Se ne sentono di cose bizzarre che finiscono nelle aule di giustizia ma avreste mai immaginato che la Corte di Cassazione si dovesse interessare del caso di un puma che un intraprendente vacanziere aveva portato in campeggio con se? Eppure la suprema corte si è dovuta occupare anche di questo e con sentenza n. 28649, depositata il 23 dicembre 2012, ha stabilito che rischia una sanzione amministrativa chi detiene animali pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione della prefettura. Insomma senza autorizzazione si rischia una multa
per violazione delle disposizioni in materia di fauna selvatica. L'uomo aveva portato all'interno di un campeggio, dentro al suo camper, un esemplare di Felis concolor (puma) ma non aveva la prescritta autorizzazione della prefettura. Come spiegano i giudici di legittimità, che hanno confermato la sanzione, l'art. 6, comma 3, della legge n. 150 del 1992 prevede che coloro i quali detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzione in cattività compresi nell'apposito elenco recato dal predetto decreto ministeriale, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro un certo termine, e che il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
Consultare testo della sentenza n. 28649/2011

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