Successione a titolo universale o particolare

Cosa sono e quale differenza intercorre tra la successione a titolo universale e quella a titolo particolare, con particolare riferimento alle figure dell'erede e del legatario.

La successione a causa di morte può avvenire a titolo universale o a titolo particolare.

Successione a titolo universale

La successione a titolo universale determina il subentro del successore in tutti i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, facenti capo al de cuius.

L'erede è il successore a titolo universale. Questo può essere individuato dal testatore (nel caso di successione testamentaria) oppure ex lege. L'istituzione ereditaria è necessaria per l'ordinamento giuridico e, in mancanza di eredi (ossia di parenti entro il sesto grado o di eredi istituiti per testamento), il patrimonio ereditario è devoluto allo Stato. Gli eredi rispondono illimitatamente dei debiti, salvo abbiano accettato l'eredità con beneficio di inventario, circostanza che comporta che i debiti debbano essere pagati solo entro il valore del patrimonio ricevuto.

Nel caso di pluralità di eredi, ciascuno di essi succede indistintamente pro quota in tutti i rapporti trasmissibili. La definizione delle quote ereditarie può essere direttamente compiuta da parte del testatore. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni, che integrerebbero un'istituzione di legato, si considera a titolo universale (e quindi attribuisce la qualità di erede) quando risulta, dalla scheda testamentaria, che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio.

Successione a titolo particolare

La successione a titolo particolare comporta il subentro dell'avente causa solo in determinate situazioni giuridiche specificamente indicate.

Il successore a titolo particolare è il legatario. In altri termini può dirsi che attraverso una disposizione testamentaria (detta "legato") il testatore attribuisce al legatario un bene o un diritto avente carattere patrimoniale. L'esempio tipico è quello in cui il testatore nomina un soggetto come suo erede universale e dispone un legato a favore di un altro soggetto (ad esempio gli lascia un gioiello di famiglia).

Il legatario quindi, a differenza dell'erede, non è titolare di una quota del patrimonio ereditario, ma solo di uno o più beni determinati. Pertanto egli non è chiamato di per sé a rispondere  dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore e comunque non oltre il limite della cosa legata.

Il legato è meramente eventuale, salvo la previsione di taluni legati ex lege quali i diritti di abitazione della casa adibita a residenza coniugale e dei mobili che la corredano, ai sensi del secondo comma dell'art. 540 c.c., a favore del coniuge superstite.

Il legato si acquista di diritto senza che si renda necessario un formale atto di accettazione ma può essere rifiutato, anche dopo essere entrato nel patrimonio del legatario. Il legatario può essere beneficiato di una proprietà temporanea, ossia sottoposta a termine iniziale o finale. Egli, inoltre, non subentra in situazioni possessorie del de cuius già esistenti ma inizia un nuovo possesso al quale può unire quello del disponente per goderne degli effetti.