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Quando si apre la successione, si ha un anno di tempo per presentare all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di successione.
Si tratta di un adempimento che fa una sorta di ricognizione di tutti i beni oggetto dell'eredità e mediante il quale vengono calcolate le imposte (ipotecaria, catastale e di bollo) dovute allo Stato.
Dichiarazione di successione: chi vi provvede
La dichiarazione di successione è fatta a nome dell'unico erede o di uno qualsiasi dei coeredi, che vi provvederà per tutti.
Compilarla non è semplicissimo e, oltretutto, l'adempimento va fatto in via telematica. Di conseguenza, di norma a tal fine ci si avvale della prestazione di uno studio notarile o di un altro studio abilitato a fare da intermediario nella presentazione delle dichiarazioni di successione.
Quando non serve la dichiarazione di successione
In alcuni casi, la dichiarazione di successione non è obbligatoria, ma può essere omessa.
Si tratta delle ipotesi in cui si verificano tutti e tre i seguenti presupposti:
l'attivo ereditario non supera i 100mila euro
nell'eredità non sono ricompresi beni immobili o diritti reali immobiliari
eredi sono il coniuge e/o i parenti in linea retta del defunto.
Volture catastali
Con la dichiarazione di successione telematica la domanda di voltura catastale degli immobili caduti in successione è presentata automaticamente, insieme alla dichiarazione stessa, salvo che il dichiarante indichi espressamente di non volersene avvalere.
Il termine di trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione resta per i casi in cui la voltura va chiesta separatamente: quando il dichiarante ha escluso la voltura automatica, per gli immobili nei territori a sistema tavolare, per l'eredità giacente o amministrata e per i beni in trust.
Dal 1° gennaio 2025, inoltre, se il defunto era titolare di un diritto di usufrutto, uso o abitazione, l'Agenzia delle Entrate aggiorna d'ufficio l'intestazione catastale a favore del nudo proprietario, senza domanda e senza tributi (art. 48 TUS, come modificato dal D.Lgs. 139/2024).
Dichiarazione di successione: sanzioni per omissione e ritardo
Le sanzioni sono state ridotte dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Se la dichiarazione di successione è omessa, la sanzione amministrativa è pari al 120% dell'imposta liquidata dall'ufficio o, se non è dovuta imposta, va da 250 a 1.000 euro (art. 50 TUS). Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 la sanzione andava dal 120% al 240% dell'imposta.
Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è del 45% dell'imposta o, se non è dovuta imposta, da 150 a 500 euro (in precedenza dal 60% al 120%).
La dichiarazione infedele, cioè con beni omessi o valori non veritieri o passività inesistenti, è punita con la sanzione dell'80% della differenza di imposta (art. 51 TUS); per le irregolarità che non incidono sull'imposta la sanzione va da 250 a 1.000 euro.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l'imposta è autoliquidata dagli eredi e va versata entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. L'omesso o tardivo versamento è punito con la sanzione del 25% dell'importo non versato (art. 13 del D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024; era il 30% fino al 31 agosto 2024), ridotta alla metà se il versamento avviene entro novanta giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta, in proporzione ai giorni di ritardo, se avviene entro quindici giorni. Tutte le sanzioni possono essere abbattute con il ravvedimento operoso.
L'imposta di successione
L'imposta di successione varia a seconda del grado di parentela che legava gli eredi al de cuius.
In particolare, essa è pari:
al 4%, per i trasferimenti in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, da applicare sul valore complessivo netto, che ecceda, per ciascun beneficiario, un milione di euro;
al 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, da applicare sul valore complessivo netto, che ecceda, per ciascun beneficiario, 100mila euro;
al 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza alcuna franchigia;
all'8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza alcuna franchigia.
Quando il beneficiario è una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica solo sulla parte del valore della quota che supera 1,5 milioni di euro, qualunque sia il rapporto di parentela. Le aliquote e le franchigie sono oggi contenute nell'art. 7 del TUS, come riscritto dal D.Lgs. 139/2024.
Successioni: le trascrizioni
La dichiarazione di successione ha un valore sostanzialmente fiscale e lo stesso deve dirsi per la sua trascrizione, che ha una semplice funzione di pubblicità notizia, tesa a rendere nota a terzi che vi è stata tale dichiarazione.
Essa, tuttavia, non è sufficiente per soddisfare il principio di continuità delle trascrizioni previsto dall'articolo 2650 del codice civile con riferimento ai trasferimenti di proprietà dei beni immobili.
A tal fine è necessario procedere alla trascrizione dell'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte dell'erede, che è l'unica che consente agli eventuali acquirenti da quest'ultimo di essere al riparo da eventuali pretese di terzi.
