La petizione ereditaria

Che cos'è la petizione ereditaria e quali sono le differenze con l'azione di rivendica.

La petizione ereditaria

Secondo il disposto dell'art. 533, 1° comma, c.c., la petizione ereditaria è l'azione con cui l'erede "può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi".

Legittimazione attiva e passiva

L'art. 533 c.c. attribuisce la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di petizione al solo erede (o al coerede), sia legittimo che testamentario, il quale, chiamato all'eredità, l'abbia accettata, esplicitamente o tacitamente, con la sola proposizione dell'azione.

Legittimato passivo è colui il quale possiede beni ereditari vantando un titolo che invece non gli compete, ovvero chi possiede senza alcun titolo giustificativo.

Oggetto

Oggetto dell'azione sono tutti i beni ereditari o anche una parte o quota degli stessi. L'onere di provare che i beni appartenessero all'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione spetta all'attore.

Effetti

Oltre ad ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede con titolo invalido o sine titulo, l'azione accerta la qualità di erede in capo all'attore, la quale una volta acquistata non viene meno (semel heres semper heres).

La differenza con l'azione di rivendicazione

Nonostante l'affinità del petitum, l'azione di petizione di eredità si differenzia nettamente dall'azione di rivendicazione (rei vindicatio), poiché a differenza di questa non è volta a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari, ma ha per oggetto gli elementi costitutivi dell'asse ereditario.

L'attore può, quindi, limitarsi a provare la propria qualità di erede e la circostanza che i beni fossero compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (Cass. n. 11813/1992).

Nella pronuncia 08.10.2013, n. 22915 la Suprema Corte ha chiarito che la petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari. Nel caso in cui non vi sia contestazione, verrebbero meno le ragioni per proporre un'azione di petizione, potendo trovare luogo un'azione di rivendicazione, la quale ha il medesimo petitum.

L'azione di petizione di eredità è imprescrittibile, ex 533, 2° comma, c.c., fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione opposta dal convenuto sui singoli beni.