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Diritto di abitazione e uso del coniuge superstite

A favore del coniuge superstite l’art. 540 c.c. riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni

La riserva ex art. 540 c.c.

In caso di successione conseguente alla morte del coniuge al coniuge superstite, in quanto legittimario, la legge riserva dei diritti particolari.

A disporlo è l'art. 540 c.c che così recita: “1. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. 2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli�?.  

Dalla norma emerge, quindi, che il coniuge superstite (soggetto a cui il de cuius era legato in virtù del vincolo matrimoniale e che assume quindi la titolarità dei diritti derivanti da questo istituto), grazie alla sua qualità di legittimario, ossia di erede che la legge tutela in virtù del legame di coniugio in questo caso, ha il diritto, una volta venuto meno il coniuge:

  • di continuare ad abitare nella casa adibita a residenza della famiglia;
  • di continuare ad usare i beni mobili che la arredano.

Finalità dei diritti del coniuge superstite

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A chiarire la finalità della norma è intervenuta la Cassazione con la n. 2754/2018 che così dispone: “I diritti sull’abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall’art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona".  

Limiti ed esclusioni del diritto

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I diritti di abitazione e di uso del mobilio dell'immobile, anche in ragione della finalità che il legislatore, come appena visto, vuole perseguire, sono soggetti a limiti specifici:

  • essi non spettano al coniuge che ha lasciato la casa coniugale e ha stabilito altrove la propria residenza;
  • non riguardano le seconde case, ma solo l'abitazione principale del nucleo familiare;
  • da essi si decade nel momento in cui l'abitazione viene concessa in locazione a terzi;
  • non sono trasferibile a terzi.

Presupposti diritto di abitazione e uso

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Detti diritti di abitazione e di uso però, come dice la norma, presuppongono che l'immobile fosse di proprietà esclusiva del coniuge defunto o fosse intestato a entrambi i coniugi, in comunione. 

Sui presupposti di tali diritti si è espressa anche la  Cassazione, che nel provvedimento n. 8171/1991 specifica: “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al “de cuius�? o in comunione a costui e all’altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all’eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti�?. 

Evoluzione giurisprudenziale sul diritto di abitazione e uso del coniuge superstite

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Nel tempo le pronunce in materia hanno subito un'importante evoluzione giurisprudenziale. Analizziamo le pronunce più significative. 

Abitazione e uso al coniuge superstite: legato ex lege

La Cassazione n. 2474/1987 parla dei diritti di abitazione e di uso dei mobili in termini di legato ex lege: “La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall’art. 504 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo “ex lege�? oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649, secondo comma, cod. civ.), al momento dell’apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull’abitazione al de cuius�?.�? 

La natura di legato del diritto di abitazione è stata ribadita di recente dalla Cassazione n. 5564/2021: “In relazione al legato del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, ex art. 540, comma 2, c.c., questa Corte ha chiarito che la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell'altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nell'ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità.. I diritti sulla casa familiare, attribuiti al coniuge dall'art. 540, comma 2, c.c. in esame, sono generalmente considerati legati ex lege. Se pure il legato trae origine di regola da una disposizione testamentaria, l'ordinamento contempla più ipotesi nelle quali l'attribuzione a titolo particolare ha origine direttamente dalla legge.  (…) Secondo l'art. 540, comma 2, c.c., quando il valore del legato supera la disponibile, il peso del legato non grava proporzionalmente su tutti i successibili legittimari, ma ricade in primo luogo in conto alla legittima del coniuge, che deve sacrificarsi prima che sia intaccata quella dei figli (senza che ciò, ovviamente, possa mai comportare menomazione alcuna all'avvenuto acquisto del legato ex lege da parte del coniuge). È chiaro d'altra parte che quando il valore dei diritti del coniuge impone il sacrificio della legittima dei figli, gli stessi, benché chiamati nell'intera nuda proprietà, vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, perché conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest'ultima. (..). Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza". 

Diritti esclusi se l'abitazione è del de cuius e di un terzo

La Cassazione n. 6691/2000, che di recente è stata confermata da un'altra pronuncia, precisa in quale caso il diritto di abitazione e di uso devono essere negati al coniuge superstite: “a norma dell’art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del “de cuius�? o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo�?. 

Conversione diritto di abitazione nell'equivalente monetario

In adesione alla precedente pronuncia del 2000, la Cassazione n. 15594/2004 chiarisce che: “il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell’ipotesi in cui la residenza familiare del “de cuius�? sia ubicata in un immobile in comproprietà, – e, per la l’indivisibilità dell’immobile, non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge qualora l’immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente – è applicabile anche all’ipotesi (quale quella di specie) in cui, a seguito della vendita all’incanto dell’immobile ritenuto indivisibile, si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell’immobile spettante a quest’ultimo)�?. 

Niente diritti se l'immobile è del de cuius e di un terzo

La Cassazione n. 15000/2021 conferma infine, anche se indirettamente, il contenuto letterale dell'art. 540 c.c e della pronuncia del 2000, perché esclude l'attribuzione al coniuge superstite dei diritti di abitazione dell'immobile e di uso dei beni mobili se l'abitazione era in comunione del de cuius e di un terzo. 

Essa precisa infatti che: “il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del “de cuius�? o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.�? 

Il giudizio che fa concludere agli Ermellini quanto appena riportato, viene avviato dalla seconda moglie nei confronti della prima che, insieme al de cuius, aveva la titolarità dell'immobile. La seconda moglie, dopo la morte del marito, chiede la divisione dell'immobile in comunione, in via subordinata il pagamento in suo favore di un'indennità per l'occupazione e infine la restituzione dei gioielli e dei beni mobili presenti nell'abitazione che ha costituito la casa coniugale. 

Tali richieste però vengono respinte sia in primo che in secondo grado. Da qui il ricorso in Cassazione, in cui la seconda moglie lamenta non il mancato riconoscimento da parte della Corte di appello del diritto di abitazione, ma la mancata valorizzazione in controvalore monetario dei diritti di abitazione e di uso contemplati dall'art. 540 c.c. 

Dopo aver analizzato le ragioni del ricorso e aver richiamato anche alcune delle sentenze sopra riportate la Cassazione sancisce che: “Il criterio interpretativo di cui alle anzidette e maggioritarie pronunce ed, in ispecie la Cass. n. 6691/2000, oltre che condivisibile è pienamente fondato sul presupposto che la figura dell’ex coniuge comproprietaria di immobile con il de cuius non può che configurare, nella specifica fattispecie, un motivo ostativo all’applicabilità a favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa adibita ad abitazione familiare. (…) L’impossibilità di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d’uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l’impossibilità di conseguire (come ipotizzato sotto altro profilo di censura del motivo in esame) la richiesta valorizzazione monetaria�?.

Data aggiornamento: 21 giugno 2022