La responsabilità contrattuale

Guida alla responsabilità contrattuale, dalla diligenza all'onere della prova al risarcimento del danno. La prescrizione, le differenze con la responsabilità extracontrattuale e i rimedi generali avverso l'inadempimento

Secondo i principi generali la responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Cosa si intende per responsabilità contrattuale

L'ordinamento giuridico italiano è connotato da due differenti ipotesi di responsabilità civile: una di natura contrattuale conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta (art. 1218 c.c.), l'altra extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.). 

Sebbene parte della dottrina si muova verso il superamento della distinzione tradizionale tra le due tipologie di responsabilità, nel senso di una uniformità di disciplina, ovvero si discuta della configurabilità di un concorso delle due responsabilità, le stesse differiscono in ordine a diversi profili (capacità del soggetto agente; onere della prova; termine di prescrizione; ecc.) essendo fondate su presupposti diversi. 

A differenza della responsabilità aquiliana, che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, ma soltanto la violazione del generale dovere del neminem laedere, quella contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto. 

L'espressione "responsabilità contrattuale" viene, dunque, impiegata per descrivere un fenomeno più ampio rispetto a quello circoscritto all'ambito meramente contrattuale, che prescinde dalla fonte del preesistente rapporto obbligatorio. In tal senso la dottrina utilizza più propriamente il termine di "responsabilità da inadempimento".

Modelli di responsabilità da inadempimento

La definizione generale della responsabilità da inadempimento è contenuta all'articolo 1218 del codice civile, che introduce i concetti di "inesatta esecuzione della prestazione" e "impossibilità della prestazione non imputabile al debitore". L'interpretazione di tali espressioni assume una portata differente a seconda del modello di responsabilità che si assume. La dottrina, soprattutto, in passato soleva distinguere tra il modello di responsabilità soggettiva e il modello di responsabilità oggettiva.

Il primo nasce dal combinato disposto degli articoli 1218 e 1176 del codice civile. La norma generale, mirante espressamente a garantire la tutela sostanziale della posizione creditoria, va incontro a dei temperamenti, frutto del coordinamento con la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria. La regola della diligenza influenza, pertanto, i termini di valutazione dell'impossibilità di cui all'art. 1218 c.c. che assume il significato di "impedimento non prevedibile o superabile con la dovuta diligenza". La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella media del "buon padre di famiglia", mentre quella di cui al secondo comma, relativa all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (diligenza del "debitore qualificato"). 

D'altra parte, il modello di responsabilità oggettiva concepisce l'inadempimento come una mancata esecuzione della prestazione in termini puramente oggettivi, ossia a prescindere dell'osservanza delle regole di comune diligenza. Secondo tale prospettiva, la regola di cui all'articolo 1176 c.c. non contribuisce nella definizione dei caratteri della responsabilità del debitore, ma costituisce solo un parametro di valutazione della condotta di adempimento dello stesso. Pertanto, l'impedimentum rilevante ai fini della definizione della prova liberatoria di cui all'articolo 1218 c.c. assume portata oggettiva ed assoluta. Ciò impone al debitore di dimostrare la causa esterna specifica da cui trae origine l'impossibilità della prestazione.

Alla luce di queste considerazioni la dottrina e la giurisprudenza hanno assunto come modello generale quello della responsabilità soggettiva; questo, fondando i tratti dell'articolo 1218 c.c. su una presunzione di colpa, si pone in un ottica di favor debitoris, in quanto alleggerisce i termini della prova liberatoria richiesta allo stesso per il superamento della presunzione.

Tuttavia, il modello della responsabilità oggettiva risulta ancora presente con riferimento a specifici ambiti. In particolare si fa riferimento alle seguenti ipotesi:

- responsabilità da inadempimento di obbligazioni pecuniarie o aventi ad oggetto la consegna di cose generiche, la cui prestazione non può andare incontro ad impossibilità soggettiva (principio del "genus numquam perit").

- responsabilità per fatto doloso o colposo del terzo ausiliario. Ai sensi dell'articolo 1228 c.c. "il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro" (secondo il brocardo "cuius commoda eius et incommoda");

- responsabilità ex recepto, che sorge nelle ipotesi in cui l'obbligo di custodia costituisca oggetto principale (e non accessorio) del rapporto obbligatorio. 

La prescrizione

A differenza del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale soggetto alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., all'illecito contrattuale si applica l'art. 2946 c.c. che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti. 

L'onere della prova

Rispetto alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., nella quale è il soggetto danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, incluso il dolo o la colpa dell'autore del danno "ingiusto", nella responsabilità contrattuale, in ragione di una "ingiustizia" del danno in re ipsa, causato dall'inadempimento (da parte del debitore di una prestazione alla quale si era precedentemente vincolato) sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si assiste ad una inversione dell'onere probatorio. 


Nella responsabilità contrattuale, infatti, trova applicazione il principio della presunzione della colpa, per cui spetta all'attore/creditore solo l'onere della prova della fonte del diritto di credito vantato, limitandosi lo stesso ad allegare l'inadempimento da parte del debitore. Di converso, al debitore spetterà l'onere della prova liberatoria dell'adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento (che differisce a seconda del modello di responsabilità che viene assunto). 

I rimedi generali contro l'inadempimento

Gli strumenti di tutela che l'ordinamento riconosce al creditore a fronte dell'inadempimento del debitore si distinguono in rimedi generali o rimedi speciali, a seconda che siano applicabili alla generalità dei rapporti obbligatori o ai soli tipi per i quali sia espressamente previsto. Tra i rimedi generali vengono annoverati: l'azione di adempimento e l'azione di risarcimento. 

L'azione di adempimento

L'azione di adempimento può essere esperita in via giudiziale dal creditore in presenza di obbligazioni che, nonostante la scadenza del termine per l'adempimento, possono ancora essere adempiute. Il suddetto rimedio consente al creditore di ottenere dal giudice una sentenza di condanna del debitore all'esecuzione della prestazione dovuta. Tale pronuncia giudiziale assume la valenza di titolo esecutivo e può essere direttamente attivato dinnanzi al giudice dell'esecuzione per ottenere, anche senza il consenso del debitore, l'esecuzione in forma specifica. Si tratta di una tutela che assume portata satisfattoria poiché, operando sotto forma di coazione diretta, è finalizzata a garantire al creditore di ottenere lo stesso bene che egli avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata legittimamente adempiuta.

Nel codice civile manca una disciplina generale dell'azione di adempimento che viene indicata solo con riferimento alla materia contrattuale all'articolo 1453 c.c. La norma indica, quali rimedi contro l'inadempimento contrattuale, la possibilità di esperire in via alternativa l'azione di adempimento o l'azione di risoluzione della contratto. Il carattere alternativo (e non cumulativo) deriva dalla funzione opposta rivestita dalle citate azioni. L'azione di adempimento viene inquadrata come rimedio manutentivo/conservativo in quanto permette di rendere operativo il vincolo obbligatorio, mentre l'azione di risoluzione riveste carattere caducatorio/demolitorio perchè mira ad estinguere il contratto.

Il risarcimento del danno

L'azione risarcitoria assolve ad una funzione compensativa, poiché consente di compensare il creditore dalla perdita subita per effetto della mancata realizzazione della legittima aspettativa consistente nell'adempimento della prestazione. La portata dell'azione di adempimento si coglie in via principale in relazione all'interesse positivo all'esecuzione della prestazione. In taluni casi il risarcimento può definirsi anche il relazione all'interesse negativo alla reintegrazione della condizione del creditore antecedente al sorgere del rapporto obbligatorio, qualora dallo stesso siano derivati danni al creditore.  

Ex art. 1223 c.c., il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno). 

Diversamente dalla responsabilità extracontrattuale in cui ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella responsabilità contrattuale, ove l'inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (art. 1225 c.c.).