Oltre all'inadempimento e alla colpa, la responsabilità civile richiede l'elemento eziologico. In particolare, l'analisi del nesso di casualità, in ambito civilistico, verte su due profili che sono rappresentati dalla causalità materiale (collegamento tra la condotta e l'inadempimento) e dalla causalità giuridica (collegamento tra l'inadempimento e il danno-conseguenza).
Causalità materiale
La causalità materiale identifica il legame eziologico sussistente tra la condotta commissiva od omissiva dell'agente e il danno-evento. Nel caso di responsabilità ex articolo 1218 c.c. si tratta di verificare se l'inadempimento sia imputabile al debitore, mentre nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale la causalità materiale definisce la relazione intercorrente tra la condotta e l'illecito.
Al contrario del sistema penalistico, in cui la causalità materiale trova apposita disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., in ambito civile il legislatore del '42 non ha dedicato al nesso eziologico un'apposita definizione, tant'è che l'orientamento tradizionalmente seguito, soprattutto in giurisprudenza (v. Cass. S.U. n. 174/1971; Cass. S.U. n. 9566/2002), afferma che "i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza" (v., ex multis, Cass. S.U. n. 30328/2002).
Per molto tempo, la giurisprudenza civile è rimasta ancorata al criterio di accertamento del nesso di causalità fondato sugli artt. 40 e 41 c.p. (che fanno leva sulla teoria "condizionalistica"), orientandosi a favore di una trasposizione netta dei principi espressi penalmente sul versante della responsabilità civile. Tuttavia, il dibattito, sviluppatosi negli ultimi anni, complice la valorizzazione delle differenze, a livello funzionale, contenutistico e di disciplina tra i due sistemi di responsabilità, ha portato dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sulla rigorosa "traslatio" dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p. in sede civile, conducendo ad un progressivo ripensamento dei rapporti tra causalità civile e penale in termini di "autonomia", segnando il ritorno in campo civilistico al criterio della "probabilità relativa" su base statistica (Cass. n. 7997/2005; n. 11755/2006).
Sull'assunto che la causalità civile risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale (poiché nella prima, la funzione è quella di individuare il soggetto sul quale allocare il danno coerentemente alla funzione riparatoria, mentre nella seconda, è sanzionare un comportamento riprovevole), la giurisprudenza ha considerato non più "condivisibile" la coincidenza dei concetti di causalità, ben potendo la causalità civile, a differenza di quella penale, basarsi su regole di responsabilità dai criteri più elastici, secondo una lettura del rapporto causale collegata all'interazione dell'illecito con altre discipline (scientifiche, economiche e sociali) (Cass. S.U. n. 21619/2007; Cass. S.U. n. 581/2008).
Secondo tale prospettiva, quando l'evento si ponga quale conseguenza di più plurime cause, il giudice è è tenuto, in primo luogo, ad eliminare gli antecedenti meno probabili, in secondo luogo, ad analizzare tra le circostanze rimanenti quelle ritenute come più probabili, scegliendo, infine, quelle che presentino il maggior grado di conferma nei termini di una probabilità prevalente.
Causalità giuridica
Per causalità giuridica si intende la relazione intercorrente tra l'evento illecito e il danno alla persona. La ratio della causalità giuridica è quella di identificare e quantificare la misura del danno-conseguenza risarcibile, analizzando le conseguenze che l'evento lesivo ha prodotto sulla sfera giuridica del danneggiato.
Il modello eziologico civilistico che si applica in relazione a tale secondo segmento causale è rappresentato dalla teoria della causalità adeguata. Il parametro citato indica come causa del danno ogni fatto che sia idoneo a cagionarlo, sul presupposto di una certa regolarità causale in base all'id quod plerumque accidit. Si richiede al giudice di compiere una prognosi postuma rispetto alle quelle conseguenze che, al momento in cui è avvenuta l'azione, erano prevedibili.
Interruzione del nesso di causalità
Qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., inteso come norma di carattere generale applicabile anche in sede civilistica. L'interruzione del nesso causale, pertanto, si verifica alle condizioni previste dall'articolo 41, comma 2 c.p. In tal senso è necessaria la ricorrenza di una circostanza sopravvenuta del tutto avulsa ed estranea alla sfera di controllo e prevedibilità del soggetto agente, tale da porsi quale unico ed esclusivo antecedente dell'evento di danno e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Diversamente, il percorso eziologico tra la condotta e l'evento illecito non viene intaccato. Rispetto alla causalità materiale le cause concorrenti o sopravvenute non interruttive non comportano una riduzione o delimitazione dell'addebito integrale dell'inadempimento previsto dall'articolo 1223 c.c.
Rispetto alla causalità giuridica, invece, assumono rilevanze anche i fattori eziologici non interruttivi, ai fini della delimitazione delle conseguenze effettivamente prodotte dalla condotta. La finalità è quella di evitare che venga richiesto il risarcimento di danni-conseguenze estranei all'evento causato dal danneggiante.
Il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
L'intervento e la rilevanza del contributo colposo del creditore/danneggiato rispetto all'operatività del nesso causale e alla risarcibilità del danno trovano disciplina nell'articolo 1227 del codice civile.
Il primo comma del citato articolo attiene al profilo della causalità materiale e costituisce una deroga al principio dell'irrilevanza delle concause non interruttive. Si prevede, infatti, che il debitore non debba farsi carico di quella parte di danno che non sia a lui causalmente imputabile, perché riferibile al comportamento illecito del creditore. La misura del risarcimento del danno deve essere, quindi, ridotta in proporzione alla gravità della colpa del creditore/danneggiato e delle conseguenze dannose.
Al secondo comma l'articolo 1227 c.c. regola l'incidenza del fatto colposo del danneggiato sul nesso eziologico giuridico. La disposizione costituisce espressione del principio di autoresponsabilità, in quanto circoscrive la misura del danno risarcibile a quello che rappresenta una diretta conseguenza dell'inadempimento imputabile al debitore/danneggiante.
In linea generale la norma rappresenta diretta applicazione del principio di buona fede nei rapporti obbligatori. La regola della buona fede imprime obblighi di correttezza nei confronti di entrambe le parti del rapporto obbligatorio e dunque anche nei confronti del creditore, cui si richiede di evitare comportamenti che possano ostacolare o rendere maggiormente difficoltoso l'adempimento da parte del debitore. Anche nella fase successiva all'inadempimento si richiede al creditore di astenersi dal tenere qualsiasi condotta che possa aggravare il danno o anche di adottare condotte che consentano di ridurre lo stesso.
