La liquidazione giudiziale (ex fallimento) è una procedura concorsuale disciplinata dal codice della crisi d'impresa entrato in vigore nel 2022, che si applica quando l'imprenditore versa in uno stato di insolvenza.
- Che cos'è
- Differenze e affinità con il fallimento
- Presupposti
- Qualifica di imprenditore commerciale
- Stato di insolvenza
- Organi della procedura concorsuale
- Tribunale concorsuale (ex tribunale fallimentare)
- Giudice delegato
- Curatore
- Comitato dei creditori
- Svolgimento della procedura
- Obblighi dell'imprenditore che presenta la domanda
- Esiti della procedura concorsuale
- Accertamento del passivo
- Liquidazione e ripartizione dell'attivo
- Procedimento di ripartizione
- Esecutività del progetto di riparto
- Chiusura della procedura concorsuale
- Effetti dell'apertura della dichiarazione giudiziale
- Nei confronti del debitore
- Nei riguardi dei creditori
- Sui rapporti giuridici
- Esercizio provvisorio dell'impresa
- Custodia e amministrazione dei beni compresi dalla liquidazione
Che cos'è
La liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale che, a partire dall'introduzione del codice della crisi di impresa, ha sostituito il fallimento. Tale nuovo procedimento dipende dallo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale.
La norma di riferimento contenente la disciplina della liquidazione giudiziale è l'art. 121 del codice della crisi d'impresa.
Differenze e affinità con il fallimento
L'istituto in esame presenta numerosi punti di affinità con il fallimento, quali:
- i presupposti oggettivi e soggettivi e l'ambito applicativo: entrambe vengono destinate agli imprenditori commerciali che si trovino in uno stato di insolvenza;
- la finalità di liquidare il patrimonio dell'imprenditore per soddisfare i creditori;
- limiti dimensionali.
D'altra parte, le principali le differenze sono costituite da:
- terminologia e denominazione: l'espressione "fallimento" è stata sostituita con "liquidazione giudiziale";
- gestione della procedura, relativamente ad alcuni passaggi;
- maggiore centralità e valorizzazione delle soluzioni alternative alla procedura.
Presupposti
Per poter accedere alla liquidazione giudiziale il codice richiede il concorso di due presupposti: uno soggettivo e l'altro oggettivo.
Qualifica di imprenditore commerciale
Quanto al presupposto soggettivo, individua tra gli assoggettabili alla procedura gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale. Sono esclusi pertanto enti pubblici, imprenditori agricoli e piccoli imprenditori.
Con la riforma del 2006 è stato rimodellato il concetto di piccolo imprenditore, per restringere il numero dei soggetti assoggettabili alle procedure concorsuali, escludendo dalla categoria gli esercenti un'attività commerciale, in forma individuale o collettiva, coloro che, anche alternativamente:
hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di inizio della procedura o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
hanno realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di attivazione della procedura o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
hanno un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
Limiti aggiornabili ogni tre anni, con decreto del Ministro della Giustizia, in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Un caso particolare di fallimento è quello che riguarda l'imprenditore defunto. In questo caso l'istanza può essere presentata anche dall'erede a condizione che vi sia stata già la confusione del cespite ereditario con il suo patrimonio. In caso invece di decesso dell'imprenditore dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche con beneficio d'inventario.
Possono essere dichiarati debitori anche gli imprenditori che hanno già cessato l'attività, entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, inoltre è prevista la facoltà per il creditore o il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine di cui al comma 1 art. 10 L.F.
Stato di insolvenza
Per quanto riguarda invece il presupposto oggettivo, l'imprenditore deve trovarsi in stato d'insolvenza tale da non poter più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In mancanza di una definizione precisa a livello legislativo possono essere adottate le indicazioni offerte dalla giurisprudenza in passato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito dei venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività" (Cass. n. 4789/2005).
In seguito la Cassazione, con l'ordinanza n. 12652/2013 ha ulteriormente precisato che lo stato d'insolvenza "consiste nell'oggettiva impossibilità in cui si trova l'imprenditore, con riferimento al momento della dichiarazione medesima, di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni. Pertanto, le circostanze inerenti alla concreta sussistenza o meno di una o più obbligazioni rimaste inadempiute, al loro ammontare, al rapporto fra passivo ed attivo dell'impresa, alla possibilità o meno di estinguere i debiti dopo la dichiarazione di fallimento, senza far ricorso a liquidazione di attività, se non possono considerarsi decisive, singolarmente esaminate, al fine dell'affermazione o negazione dello stato d'insolvenza, costituiscono, d'altra parte, elementi presuntivi idonei ad evidenziare, ove valutati nel loro insieme, la ricorrenza o meno dell'indicata obiettiva incapacità dell'imprenditore a fronteggiare i propri impegni".
Organi della procedura concorsuale
La procedura fallimentare prevede il coinvolgimento di diversi organi. Vediamo quali.
Tribunale concorsuale (ex tribunale fallimentare)
La liquidazione giudiziale è dichiarata dal tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Il tribunale è investito dell'intera procedura e provvede alla nomina, revoca o sostituzione degli organi della procedura, che sono il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori.
Giudice delegato
Esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura, mantenendo il potere di approvare il programma di liquidazione e di pronunciarsi sulle domande di ammissione al passivo dei creditori.
Curatore
Il curatore amministra il patrimonio soggetto alla liquidazione, compiendo tutte le operazioni necessarie per la gestione della procedura. Appone i sigilli sui beni del debitore, forma il progetto di stato passivo, redige l'inventario, compila e l'elenco dei creditori (con l'indicazione dei rispettivi crediti, dei diritti di prelazione e degli eventuali altri diritti) e redige il bilancio dell'ultimo esercizio.
Egli è chiamato, altresì, unitamente al comitato dei creditori, ad un ruolo più autonomo, finalizzato a compiere le scelte più opportune per una migliore gestione della procedura, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.
Comitato dei creditori
Composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori, viene nominato dal giudice delegato per garantire una rappresentanza equilibrata. Ha compiti di vigilanza sull'operato del curatore, di autorizzazione degli atti dello stesso e di rilascio pareri, nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato.
Svolgimento della procedura
Qualora sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, viene attivato un procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La domanda di accesso alla procedura deve essere presentata avanti al Tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di imprese ex art. 1 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 entro il termine fissato dall'art. 33 del codice della crisi d'impresa.
Il tribunale competente è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
l centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
- per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma
- per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
Il termine per l'apertura della liquidazione è fissato in un anno dalla cessazione dell'attività del debitore che coincide:
- con la cancellazione dal registro delle imprese per gli imprenditori iscritti alle stesse;
- con la conoscenza della cessazione per gli imprednitori non iscritti al registro delle imprese.
Ai sensi dell'art. 37 del codice, la domanda può essere proposta da:
- dal debitore;
- dagli organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa;
- da uno o più creditori;
- dal pubblico ministero.
In particolare, l'iniziativa d'ufficio del pubblico ministero si ha quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, o dalla fuga, irreperibilità o latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo o perché segnalata dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Obblighi dell'imprenditore che presenta la domanda
Il debitore che presenti la domanda deve depositare, presso la cancelleria del tribunale:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti (se l'impresa ha avuto minore durata, dell'intera esistenza della stessa);
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- l'elenco nominativo dei creditori (e dei rispettivi crediti);
- l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi;
- l'indicazione e di coloro che vantano diritti reali e personali sui beni in suo possesso (e i relativi titoli da cui sorgono i rispettivi diritti);
- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Ai sensi dell'art. 41, entro e non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso, il Tribunale deve fissare, con decreto, l'udienza e convocare le parti. Tra la data della notifica del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere il termine minimo di 15 giorni.
Esiti della procedura concorsuale
La procedura, una volta avviata, può concludersi in diversi modi:
Emissione della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale che provvede alla nomina del giudice delegato e del curatore e che ordina al fallito il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori entro 3 giorni. La sentenza fissa anche il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui procedere all'esame dello stato passivo (entro il termine perentorio di 120 giorni) e assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito, il termine (entro 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori) per proporre domanda di insinuazione al passivo in cancelleria. La sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione, ma nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Contro la sentenza si può proporre reclamo entro 30 giorni.
Archiviazione del procedimento con decreto, quando il creditore ad esempio ritira il ricorso perché nel frattempo il debitore ha provveduto al pagamento del dovuto.
Dichiarazione di incompetenza con conseguente investitura del Tribunale competente e trasmissione dei relativi atti.
Accertamento del passivo
Precede il riparto dell'attivo, l'accertamento del passivo. Il curatore, esaminate le scritture contabili e gli altri atti, comunica "senza indugio" ai creditori (e ai titolari di diritti reali, personali, mobiliari o immobiliari sui beni del fallito), a mezzo posta ordinaria, elettronica o telefax:
- che è possibile partecipare al concorso trasmettendo "domanda di ammissione al passivo";
- la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda;
- il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Esaminate le domande, il curatore predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari degli altri diritti sui beni del debitore rassegnando motivate conclusioni e depositando il progetto di stato passivo in cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame, trasmettendolo al contempo ai creditori.
In relazione al numero dei creditori e all'entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
All'udienza, il giudice delegato decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, oltre a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate agli altri interessati, potendo anche sentire il fallito, su sua richiesta.
Dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con decreto motivato del giudice delegato, il curatore è tenuto a comunicare ad ogni creditore l'esito della domanda, il deposito in cancelleria dello stato passivo (al fine di renderlo disponibile per la disamina da parte di coloro che hanno presentato domanda), informando altresì del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento.
Liquidazione e ripartizione dell'attivo
Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. La violazione del termine di 180 giorni è giusta causa per la revoca del curatore. Il programma è un atto di pianificazione e deve avere un contenuto specifico.
Il curatore può anche essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze relative alla liquidazione dell'attivo. Su richiesta del comitato dei creditori il programma può essere modificato, mentre il curatore può presentare, un supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore può liquidare beni, su autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo se dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
Il curatore, inoltre, su autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se la liquidazione non risulta conveniente. In questo caso, il curatore lo comunica ai creditori che, in deroga all'art. 51, possono intraprendere azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.
Il programma, una volta approvato è comunicato al giudice delegato, che autorizza l'esecuzione degli atti conformi allo stesso. La violazione senza giustificato motivo dei termini previsti dal programma di liquidazione è giusta causa di revoca del curatore, come in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 110 primo comma.
Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, comma 1 c.p.c, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.
Eseguite le vendite il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata, secondo le disposizioni del capo VII relativo alla ripartizione dell'attivo (art. 109).
Procedimento di ripartizione
Il curatore deve predisporre periodicamente un prospetto delle somme disponibili e un progetto di riparto delle stesse, avverso il quale è possibile proporre reclamo, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito.
In presenza di giudizi di cui all'articolo 98 in corso, il curatore indica nel progetto di ripartizione, per ogni creditore, le somme immediatamente e/o quelle ripartibili solo previo rilascio, in favore della procedura, di una fideiussione autonoma e irrevocabile, in grado di garantire la restituzione delle somme ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi.
Esecutività del progetto di riparto
Decorso il termine per il reclamo, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione, per cui si procede alla liquidazione delle somme ricavate nel seguente ordine:
crediti prededucibili;
crediti ammessi con prelazione;
crediti chirografari.
Compiuta la liquidazione dell'attivo e presentato il rendiconto del curatore , il giudice delegato ordina il riparto finale con il quale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedenti.
Chiusura della procedura concorsuale
La procedura di liquidazione giudiziale si chiude nei seguenti casi:
se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.
Nel caso in cui la procedura si riferisca ad una società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese e la chiusura della procedura determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci, salvo che nei confronti di qualcuno degli stessi non sia stata aperta una procedura come imprenditore individuale.
La disciplina della chiusura della procedura concorsuale, quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo, non può essere ostacolata dalla pendenza di controversie in cui la procedura in questione, nella persona del curatore, è coinvolta.
Con il decreto di chiusura della procedura di liquidazione cessano gli effetti dello stesso sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura.
Effetti dell'apertura della dichiarazione giudiziale
La sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione produce tutta una serie di effetti su soggetti, atti e rapporti.
Nei confronti del debitore
La sentenza che dichiara l'apertura della dichiarazione giudiziale:
- priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione giudiziale;
- lo priva della legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale, per le quali potrà stare in giudizio il curatore;
- rende inefficace ogni atto compiuto dal fallito o pagamento dallo stesso ricevuto;
- se il debitore è una persona fisica fa sorgere l'obbligo di consegnare la propria corrispondenza al curatore, inclusa quella elettronica, se invece il debitore è persona giuridica, sorge in capo a questa l'obbligo d'indirizzare la corrispondenza al curatore.
Nei riguardi dei creditori
Per quanto riguarda gli effetti nei riguardi dei creditori, dal giorno della dichiarazione dell'apertura della liquidazione nessuna azione (individuale, esecutiva o cautelare), anche riguardante crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni nello stesso compresi.
Gli atti a titolo gratuito e i pagamenti (con scadenza posteriore alla dichiarazione di fallimento) compiuti dal debitore nei due anni antecedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono privi di effetto rispetto ai creditori.
Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, vengono revocati, così come sono revocati quelli compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa commerciale, salvo che il coniuge non provi che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge.
Sui rapporti giuridici
Nei contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti, in caso di fallimento di una delle due parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nello stesso in luogo del fallito, assumendo tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Esercizio provvisorio dell'impresa
Con la sentenza dichiarativa di apertura della dichiarazione giudiziale, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa se l'interruzione delle attività possa arrecare gravi pregiudizi ai creditori.
La continuazione temporanea dell'impresa è autorizzata dal giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, con decreto motivato che ne determinata anche la durata.
Se il comitato dei creditori, convocato trimestralmente dal curatore per essere informato sull'andamento della gestione, non ravvisa però l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. Rimane ferma comunque la possibilità per il tribunale di ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento, laddove se ne ravvisi l'esigenza, con decreto motivato.
Il giudice delegato può inoltre disporre l'affitto dell'intera azienda o di rami della stessa a terzi, quando appare utile e proficuo per la procedura e per una durata compatibile con le esigenze della stessa. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore, tenendo conto dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate, dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali e della conservazione dei livelli occupazionali.
Custodia e amministrazione dei beni compresi dalla liquidazione
Dichiarata l'apertura della dichiarazione giudiziale si entra nella fase della custodia e dell'amministrazione delle attività in liquidazione.
Il curatore procede ad apporre i sigilli sui beni situati presso la sede principale dell'impresa e su tutti gli altri beni del debitore. Se necessario può chiedere l'assistenza della forza pubblica. Laddove tali beni si trovino, invece, in diversi luoghi, per completare le operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata ad uno o a più coadiutori designati dal giudice delegato.
Al curatore devono consegnati, al fine del deposito in un luogo idoneo, anche presso terzi: le somme di denaro contante; i titoli (compresi quelli scaduti), le scritture contabili, e ogni altra documentazione dallo stesso richiesta o acquisita, se non ancora depositata in cancelleria (art. 86). Rimossi i sigilli, il curatore deve redigere l'inventario nel più breve termine possibile, avvisando il debitore e il comitato dei creditori, se non presenti, redigendo processo verbale delle attività compiute e prendendo in consegna i beni del fallito.
Prima di chiudere l'inventario, il curatore invita il debitore (o gli amministratori se si tratta di società), a fornire notizie su eventuali altre attività da includere nell'inventario e, in seguito, lo deposita nella cancelleria del tribunale.
Esaminate le scritture contabili, gli atti e le notizie della procedura, il curatore deve stilare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari e redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito che chiede il proprio fallimento.
La formazione del fascicolo (anche informatico) della procedura concorsuale è a cura del cancelliere dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione, con diritto da parte dei soggetti indicati dalla legge di prenderne visione ed estrarne copia.
