di Avv. Luisa Camboni —
L'esdebitazione (l. n. 3/2012) consente al debitore di proporre ai creditori un piano di rientro per cancellare i propri debiti.
- Che cosa si intende per esdebitazione
- Quali soggetti possono ricorrere all'esdebitazione
- Limiti per l'accesso alla procedura
- Condizioni temporali di accesso
- Come si attiva la procedura di esdebitazione
- Esdebitazione vendita beni di proprietà
- Esdebitazione accordo di ristrutturazione del debito
- Esdebitazione piano del consumatore
- Quali sono i vantaggi della procedura dell'esdebitazione
- Quali sono i soggetti gestori di tale procedura
Che cosa si intende per esdebitazione
L'esdebitazione è uno strumento che permette al privato cittadino e consumatore di proporre ai creditori un piano di rientro per cancellare i propri debiti e determina la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Tale strumento è stato introdotto nel 2012 con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento" per permettere anche ai privati di liberarsi, da ogni debito residuo consentendo una completa "riabilitazione economico-finanziaria" al soggetto che se ne avvale. La procedura viene disciplinata dagli artt. 279-283 del codice della crisi d'impresa e di insolvenza.
Quali soggetti possono ricorrere all'esdebitazione
- Il soggetto debitore non deve avere beneficiato della procedura dell'esdebitamento nei 5 anni precedenti la richiesta e per piu di due volte;
- Il soggetto debitore deve collaborare con gli organi competenti al fine di fornire documentazione e informazioni utili relative alla procedura;
- Il soggetto debitore deve dimostrare di non aver sperperato la parte attiva del reddito;
- Il debito dichiarato deve essere dimostrabile;
- Il soggetto debitore non deve aver subito condanne per bancarotta fraudolenta o altri reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
- Il soggetto debitore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento.
Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.
Se il soggetto è in possesso di tali requisiti si procede a stilare tra le parti (debitore e creditore) un piano di rientro, ovvero un accordo in cui il creditore accetta il rimborso di una parte del credito, calcolata sulla reale capacità solutoria del debitore a fronte della sua totalità.
La parte restante – debito residuo – viene esdebitata, liberando, così, il debitore dalla sua posizione negativa.
Limiti per l'accesso alla procedura
Ai sensi dell'art. 283 del codice se il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
Condizioni temporali di accesso
Ai sensi dell'art. 279 del codice il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi
Come si attiva la procedura di esdebitazione
Esdebitazione vendita beni di proprietà
Esdebitazione accordo di ristrutturazione del debito
- Occorre rivolgersi ad un Avvocato il quale provvederà a presentare un ricorso che verrà sottoposto a verifica da parte del Tribunale che unitamente all'Organismo di Composizione della Crisi valuterà se la richiesta sia idonea o meno;
- L'Avvocato, per dare avvio alla procedura, dovrà verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
Esdebitazione piano del consumatore
Un'altra soluzione prevista dalla Legge 3/2012 conosciuta come "Legge salva suicidi". L'avvocato dovrà presentare un piano di rimborso parziale. Per fare questo dovrà tenere conto delle capacità economiche del nucleo familiare, ovvero le entrate e le uscite mensili.
Si noti bene: in questo caso sarà solo il Giudice del Tribunale a decretare l'applicabilità dell'esdebitamento senza che sia necessaria l'accettazione da parte dei creditori.
Tra le soluzioni appena descritte la scrivente di solito consiglia di utilizzare quale procedura di esdebitamento per estinguere la posizione debitoria l'esdebitazione con piano del consumatore in quanto è previsto il solo intervento del Giudice del Tribunale senza l'accettazione da parte dei creditori.
Quali sono i vantaggi della procedura dell'esdebitazione
- Procedere alla cancellazione di procedure esecutive (pignoramento, decreto ingiuntivo..);
- Cancellazione di tutti i debiti ed eventuali interessi contratti prima di accedere a tale procedura;
- Estinguere e cancellare qualsiasi tipo di garanzia come le ipoteche;
- Cancellazione dalla black list (CRIF).
Quali sono i soggetti gestori di tale procedura
Per attivare tale procedura occorre rivolgersi a.
- Liberi professionisti (Avvocati, Notai e Commercialisti);
- Enti pubblici (Comuni e Regioni);
- Associazioni dell'Ordine (Avvocati, Notai e Commercialisti).
Tali figure devono essere iscritte in un apposito registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia. Una volta individuati il professionista/ l'Ente / o l'Associazione si può avviare la procedura.
Alcune precisazioni circa le diverse fasi in cui si articola la procedura.
La richiesta di nomina del professionista/Ente /Associazione va presentata direttamente all'Organismo competente presso il Tribunale di residenza del debitore. L'Organismo stesso provvede, poi, a nominare tra i professionisti che ne fanno parte colui il quale svolgerà il compito di Occ.
Per quanto concerne i tempi di tale fase, sono piuttosto rapidi, sebbene varino da Tribunale a Tribunale o da Organismo ad Organismo, ad ogni modo tra l'istanza di nomina e la comunicazione del professionista incaricato di svolgere le funzioni di Occ mediamente passa da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese.
La fase della nomina viene seguita da quella dell'incontro /confronto tra il debitore e l'Occ nominato. Il debitore, attraverso il proprio avvocato, dovrà illustrare la propria situazione debitoria, le ragioni del sovraindebitamento, fornire tutti i documenti necessari a ricostruire la propria posizione patrimoniale (i beni posseduti), reddituale e debitoria, affinchè questi possa presentare la prima relazione particolareggiata, oltre all'attestazione sulla fattibilità che andranno presentate insieme al deposito della domanda.
