Udienza di rimessione

Come si compie l'udienza di rimessione al termine dell'istruttoria e quali sono i nuovi termini previsti per il deposito delle conclusioni.

La riforma Cartabia ha profondamente modificato la fase decisioria del processo civile, introducendo l'udienza di rimessione.

Disciplina fase decisoria precedente alla riforma Cartabia

Prima dell'introduzione della riforma Cartabia, la comparsa conclusionale veniva disciplinata dall'art. 190 c.p.c successivamente abrogato.

Termini per il deposito delle comparse conclusionali

Ai sensi della normativa previgente erano previsti i termini perentori di:

  • 60 giorni per memorie limitate al solo riepilogo delle tesi difensive già esposte, contestando gli argomenti e le conclusioni avversarie;
  • 20 giorni per memorie relative alle repliche delle deduzioni avversarie e per illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate.

Precisazione delle conclusioni e discussione

La decisione doveva essere emessa entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Tuttavia, poteva accadere che una delle parti, nel precisare le conclusioni, chieda che si proceda alla discussione orale della causa.

In tal caso veniva fissata un'apposita udienza, da tenersi entro 60 giorni, in cui le parti provvedevano oralmente ad esporre al giudicante le ragioni a sostegno delle rispettive pretese.

Disciplina fase decisoria successiva alla riforma Cartabia

La riforma Cartabia ha profondamente modificato la fase decisoria, introducendo l'udienza di rimessione e modificando i termini

L'udienza di rimessione

L'art. 189 c.p.c., così come modificato ad opera della riforma Cartabia prevede che, al termine dell'istruttoria il giudice istruttore debba fissare un'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione. La norma va posta in stretto collegamento con gli artt. 187 e 188 c.p.c., i quali individuano le diverse ipotesi in cui il giudice può e deve rimettere la causa al collegio.

Nonostante qui il legislatore abbia inteso riferirsi alle cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale (art. 50 bis del c.p.c.), deve osservarsi che la disciplina della precisazione delle conclusioni viene espressamente richiamata dall'art. 281 quinquies del c.p.c. anche con riguardo alle cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Termini previsti dall'art. 189 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 189 c.p.c. i termini fissati prima e in relazione all'udienza di rimessione sono i seguenti:

  • entro 60 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni che le parti intendono presentare al collegio, in base a quanto stabilito dall'art. 171- ter c.p.c.
  • entro 30 giorni dall'udienza per le comparse conclusionali;
  • entro 15 giorni dall'udienza per il deposito delle memorie di replica.

La precisazione delle conclusioni può anche essere fatta per relationem, ma in tal caso occorrerà che si faccia esplicito riferimento ad un atto processuale, ritualmente acquisito al giudizio.

Le comparse conclusionali

Rimane in ogni caso fondamentale la definizione e la presenza delle comparse/ memorie conclusionali mediante la quale vengono precisate le conclusioni: tali atti sono il mezzo attraverso il quale le parti possono esporre nuovi profili di diritto e illustrare le proprie ragioni in fatto alla luce delle attività compiute in corso di causa

Le comparse conclusionali vengono di norma divise in due sezioni:

la prima parte definisce i termini oggettivi di svolgimento del processo con indicazione di:

  • atti introduttivi di parte;
  • memorie ex art 171 ter c.p.c.;
  • contenuto delle udienze;
  • istanze e provvedimenti istruttori;
  • esito dell’eventuale C.T.U. ed elementi probatori acquisiti.

nella seconda parte, invece, vengono inquadrati gli aspetti di merito, quali:

  • le risultanze istruttorie;
  • il soddisfacimento degli oneri probatori;
  • la verità dei fatti allegati, la loro qualificazione e sulle loro conseguenze giuridiche.