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Udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa

Tutto quello che c'è da sapere sulla prima udienza di comparizione e sulla trattazione della causa nel processo civile, ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Guida di procedura civile

A seguito delle riforme che negli ultimi anni hanno interessato la procedura civile, oggi la prima udienza di comparizione e la trattazione della causa sono generalmente unificate e la regolare instaurazione del contraddittorio è verificata nella medesima udienza con la quale si provvede alla trattazione.

La relativa disciplina è contenuta nell'articolo 183 del codice di procedura civile

Solo se dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio risulti necessario, o se le parti chiedano che venga esperito il tentativo di conciliazione, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. 

Comparizione e trattazione: l'art. 183 c.p.c.

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Quindi, l'udienza regolamentata dall'articolo 183 c.p.c. è oggi il cuore della fase preparatoria del processo di cognizione.

In essa, oltre a verificare la regolarità del contraddittorio, il giudice richiede alle parti i chiarimenti che si rendano necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio che ritiene opportuno trattare. Su richiesta congiunta, poi, può differire l'udienza per permettere la comparizione personale delle parti e l'interrogatorio libero.

Nell'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c., inoltre, le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, se le difese del convenuto lo rendano necessario.

Comparizione e trattazione e i termini ex articolo 183

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Se gli viene richiesto, infine, il giudice concede alle parti:

- un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

- un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali;

- un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

L'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori

Il giudice fissa quindi un'apposita udienza per decidere circa l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi istruttori proposti dalle parti. Se vi provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, deve farlo nel termine massimo di trenta giorni.

Il giudice può anche disporre d'ufficio ulteriori mezzi di prova: in tal caso ciascuna parte può dedurre le prove che si rendano in conseguenza necessarie e depositare memorie di replica.

L'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori

Con l'ordinanza con la quale ammette le prove, il giudice, infine, può disporre l'interrogatorio libero delle parti.

A tale proposito occorre rilevare che, a seguito delle modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge n. 183/2011 (cd. Legge di stabilità 2012), è stato abrogato l'ultimo comma dell'art. 183 c.p.c., il quale prevedeva l'invio della comunicazione relativa alla suddetta ordinanza al difensore, entro tre giorni dalla sua emissione, a mezzo fax o posta elettronica certificata.  

Udienza di trattazione e passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

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Il D.L. n. 132/2014 (convertito dalla legge n. 162/2014) recentemente ha inserito, nel codice di procedura civile, l'art. 183-bis, da applicarsi ai procedimenti introdotti a decorrere dall'undici dicembre 2014.

Con la novella si è stabilito che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre con ordinanza non impugnabile, ma previo contraddittorio, anche mediante trattazione scritta, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione.

Aggiornamento: novembre 2019