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Sequestro liberatorio

Cos'è il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 del codice di procedura civile e quali tipologie di sequestro liberatorio esistono


Il sequestro liberatorio è un'ipotesi particolare di sequestro prevista dall'articolo 687 del codice di procedura civile. Con essa il giudice può ordinare, su iniziativa del debitore, il sequestro delle cose o delle somme che quest'ultimo ha offerto o messo a disposizione del creditore per la sua liberazione.

Sequestro liberatorio: natura e finalità

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Il sequestro liberatorio si verifica quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l'idoneità della cosa offerta. Il suo scopo, infatti, è quello di evitare che il debitore subisca le conseguenze della mora debendi.

Tale forma di sequestro può essere disposta dal giudice, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, solo su iniziativa indispensabile e insostituibile del debitore. 

Sequestro liberatorio per prestazione rifiutata

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La dottrina ha individuato due diversi tipi di sequestro liberatorio.

Innanzitutto, vi è il sequestro liberatorio che il debitore richiede quando vuole adempiere la prestazione ma questa è rifiutata dal creditore.

A tal proposito è interessante sottolineare che parte della giurisprudenza ritiene che si possa chiedere il sequestro liberatorio solo nel caso in cui sia stata fatta offerta formale (artt. 1208 e 1209 c.c.) o non formale (art. 1214 c.c.) e questa sia stata rifiutata.

Tuttavia non manca chi ritiene che basti la semplice messa a disposizione della cosa controversa. 

Sequestro liberatorio difensivo

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Il secondo tipo di sequestro liberatorio individuato dalla dottrina è quello c.d. "difensivo", ovverosia quello che il debitore richiede quando contesta l'esistenza del debito o le modalità con le quali deve essere eseguita la prestazione.

In merito, è interessante segnalare che la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19157 del 11 settembre 2014, ha precisato che il sequestro liberatorio può essere disposto dal giudice su richiesta del debitore anche nel caso in cui questi abbia dubbi sulla individuazione della persona del creditore, ma voglia comunque evitare di subire gli effetti della mora.

In tal caso il debitore, in attesa della decisione del giudice, è tenuto a offrire il pagamento a tutti coloro che ne pretendano l'adempimento. Egli otterrà, poi, il sequestro delle somme offerte ed eseguirà il versamento nelle mani del custode, perché sia costui a consegnare la somma a chi, all'esito dell'accertamento processuale, risulti il titolare del credito.

La Cassazione sul sequestro liberatorio difensivo 

Per capire meglio a cosa ci si sta riferendo, è necessario precisare che il caso preso in esame concretamente dalla Corte di cassazione, e che ha dato luogo alla pronuncia in commento, aveva preso origine dalla vicenda di un'inquilina che si era trovato a dover far fronte a un gruppo di sedicenti eredi dell'ex proprietario dell'appartamento nel quale viveva, senza sapere a chi dover concretamente pagare i canoni dovuti.

Per tale ragione, la donna aveva versato i canoni mensili su un libretto intestato genericamente agli eredi dell'ex proprietaria ed aveva comunicato loro che avrebbe chiesto al giudice di accertare chi fosse effettivamente subentrato nel diritto a percepire il canone locativo.

In realtà, come si legge nella sentenza n. 19157/2014, "versando il canone sul libretto al portatore, la conduttrice non s'era liberata dall'obbligazione del pagamento dei canoni, posto che si trattava di un libretto al portatore rimasto nel possesso della conduttrice stessa, non costituente offerta formale e non idoneo ad evitare la mora del debitore. Mora che poteva essere evitata solo mediante il sequestro ex art. 687 c.p.c., del libretto e la nomina di un custode".

Aggiornamento: dicembre 2019