Il codice di procedura civile si occupa della riunione dei processi agli articoli 273 e 274, prevedendo due distinte ipotesi che possono comportarla: la sussistenza di procedimenti relativi alla stessa causa e la sussistenza di procedimenti relativi a casi connessi.
La riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
Nel dettaglio, può accadere innanzitutto, seppure in situazioni anormali, che della stessa causa si stiano occupando due o più distinti procedimenti.
In tal caso, se essi pendono dinanzi allo stesso giudice è questo a dover direttamente disporne la riunione, anche d'ufficio.
Se, invece, essi pendono dinanzi a diversi giudici o a diverse sezioni del medesimo tribunale, il giudice istruttore o il presidente di sezione che ne abbia conoscenza è tenuto a riferire tale circostanza al presidente del tribunale.
Quest'ultimo, sentite le parti, ordinerà la riunione dei procedimenti con decreto e indicherà la sezione o il giudice dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.
La riunione di procedimenti relativi a cause connesse
Allo stesso modo si opera nel caso in cui i procedimenti siano relativi non alla stessa causa ma a cause connesse: le modalità della riunione sono distinte a seconda che i due procedimenti pendano dinanzi al medesimo giudice o dinanzi a giudici o sezioni differenti.
Rispetto all'ipotesi precedente, però, c'è una grandissima differenza, che va individuata nel fatto che mentre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa è obbligatoria, quella dei procedimenti connessi è meramente facoltativa.
L'utilizzabilità delle prove raccolte
Dato che il codice di rito nulla stabilisce a riguardo, la giurisprudenza si è più volte interrogata circa l'utilizzabilità, in caso di riunione, delle prove raccolte in uno solo dei giudizi. Unanimemente essa è giunta alla conclusione positiva, asserendo che a tal fine è sufficiente che esse siano state raccolte in contraddittorio tra le parti.
