Rito semplificato di cognizione (nuovo rito)

Analisi del nuovo rito semplificato di cognizione, caratteristiche e presupposti successivi alla riforma Cartabia

Con il decreto 149 del 2022 è stato introdotto un nuovo rito semplificato di cognizione in sostituzione alla disciplina del precedente rito, disciplinato all’interno del Libro II, Titolo I, Capo III quater, dagli artt. 281 decies, undecies, duodecies, terdecies c.p.c.

Vediamo quali sono le caratteristiche e i tratti essenziali di questo nuovo procedimento

Ambito di applicazione del rito semplificato di cognizione

L'art. 281 decies c.p.c. si occupa di definire l'ambito applicativo del nuovo procedimento semplificato di cognizione. Si specifica che al rito deve farsi ricorso quando:

  • i fatti di causa non sono controversi;
  • la domanda è fondata su prova documentale;
  • la domanda è di pronta soluzione;
  • la causa richiede un’istruzione non complessa.

Trattasi di ipotesi alternative tra loro che devono emergere dalle difese esposte da parte del convenuto.

Inoltre, ai sensi del secondo comma della predetta fattispecie, il rito si applica in via facoltativa quando il tribunale giudica in composizione monocratica, mentre risulta necessario quando decide in via collegiale.

Contenuto della domanda

L'art. 281- undecies c.p.c. si dedica alla definizione del contenuto e delle forme della domanda, mediante il quale può essere attivato il rito semplificato di cognizione.

La domanda deve essere introdotta mediante ricorso contenente le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 c.p.c.

Trattasi rispettivamente di

  • 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
  • 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un’associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  • 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • 3 bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento
  • 4) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394]
  • 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];
  • 6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c. 83, 125]
  • 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Oltre a ciò, il ricorso deve contenere i seguenti avvisi:

  • che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto;
  • che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali;
  • che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Chiamata e costituzione del convenuto

Il comma 2 dell'art. 281-undecies c.p.c. demanda al giudice istruttore la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, entro 5 giorni dalla designazione, nonché l'assegnazione del termine per la costituzione del convenuto che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza. Successivamente, l’attore:

  • notifica al convenuto il ricorso ed il decreto;
  • tra la notifica e l’udienza devono intercorrere termini liberi non minori di 40 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, 60 giorni se il luogo della notificazione si trova all’estero.

Il convenuto deve costituirsi mediante comparsa di risposta. In questa devono essere indicati:

  • le difese del convenuto, prendendo posizione e in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda;
  • le generalità del convenuto, ivi compreso il codice fiscale (e l’indirizzo di posta elettronica certificata);
  • i mezzi di prova di cui intende valersi;
  • I documenti che offre in comunicazione;
  • le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Il procedimento

Le modalità di svolgimento del procedimento sono disciplinate dall'art. 281 duocecies c.p.c.

Alla prima udienza il giudice dei presupposti del rito semplificato, in mancanza dei quali egli deve disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo secondo le forme ordinarie.

Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

Durante la prima udienza è, inoltre, consentito all'attore di richiedere di chiamare in causa il terzo che verrà eventualmente citato nella seconda udienza fissata entro un termine perentorio stabilito dal giudice. 

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Il giudice può consentire un termine perentorio non superiore a venti giorni alle parti per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Il 5° comma dell’art. 281 duodecies c.p.c. prevede che, quando non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma, e non ritiene la causa matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova a tal fine rilevanti, e procede alla loro assunzione.

L'ultimo art. 281 terdecies c.p.c. definisce la fase decisoria del procedimento. Il rito deve concludersi con sentenza da pronunciarsi quando il giudice ritiene che la causa sia matura.

La definizione del giudizio avviene in modo leggermente differente a seconda della composizione in cui il tribunale giudica:

  • se monocratica ex art. 281- sexies c.p.c.
    quindi a seguito di trattazione orale previa precisazione delle conclusioni (non sono previste note conclusionali)
  • se collegiale ex art 275-bis c.p.c.
    quindi a seguito della discussione orale previa precisazione delle conclusioni e termine non superiore a 15 giorni per le note conclusionali.