La revocazione è quel rimedio straordinario che consente di rimettere in discussione sentenze civili passate in giudicato.
- Cos'è la revocazione
- I motivi che consentono di richiedere la revocazione della sentenza
- La revocazione per errore di fatto
- La revocazione per falsità delle prove
- La revocazione per dolo
- Nuova ipotesi di revocazione introdotta dalla riforma Cartabia
- La revocazione del pubblico ministero
- I termini per la revocazione
- Revocazione e appello
Cos'è la revocazione
La revocazione è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi (che vedremo più avanti) indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile.
Essa trova il suo fondamento nella scoperta di nuove circostanze che, se conosciute in precedenza, avrebbero comportato una decisione diversa da quella già presa. Attraverso la revocazione, la parte può quindi ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che si è già pronunciato sulla questione e che potrà ora tenere conto delle nuove circostanze.
La revocazione può far cadere persino una sentenza già passata in giudicato.
Sotto questo profilo, si usa fare una distinzione tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria.
La prima si ha quando l'azione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza.
La revocazione straordinaria, invece, è quella che viene proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
La revocazione costituisce, come tutte le altre impugnazioni, un rimedio alle possibili ingiustizie che possono derivare da una sentenza sbagliata.
Rispetto ai tre gradi di giudizio previsti dal legislatore, però, la revocazione è uno strumento ulteriore che consente di rimediare anche ad errori per così dire "esterni" al procedimento logico che porta alla formazione della sentenza.
I motivi che consentono di richiedere la revocazione della sentenza
Per quel che riguarda i motivi della revocazione, stando al testo della norma, si possono impugnare per revocazione anche le sentenze passate in giudicato:
- se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
- se le prove su cui si è deciso sono state dichiarate false dopo la sentenza, oppure la parte soccombente ignorava essere state disconosciute o dichiarate tali;
- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
- se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- se la sentenza è effetto del dolo del giudice.
La revocazione per errore di fatto
Tra tutti i motivi enunciati dall'articolo 395 del codice di rito, su tre in particolare è opportuno spendere qualche riga in più per tentare di fare maggiore chiarezza.
In particolare, innanzitutto, con riferimento all'errore di fatto dal quale derivi la sentenza che si intende impugnare con revocazione, va chiarito che esso si ha quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto che, in realtà, è incontestabilmente inveritiero.
Si ha errore di fatto, poi, quando la decisione si fonda sulla supposizione di inesistenza di un fatto che, invece, è incontestabilmente vero. In sostanza, esso deve derivare non da una semplice valutazione inesatta dei fatti di causa ma da una vera e propria percezione errata delle cose, motivo essenziale della decisione del giudice.
La revocazione per falsità delle prove
E' interessante soffermarsi, poi, sulla falsità delle prove alla base della decisione.
Ciò per precisare che non è sufficiente ad attestare la falsità la sola incompatibilità di una nuova prova con quella acquisita in giudizio, essendo piuttosto necessario che essa sia stata riconosciuta convenzionalmente o derivi da una sentenza penale o civile passata in giudicato.
La revocazione per dolo
E' interessante soffermarsi, infine, sul dolo di cui è responsabile una parte nei confronti dell'altra.
Si precisa infatti che, dando per assodato che nessuno rilascia dichiarazioni o compie atti contro il proprio interesse, il dolo rilevante ai fini della revocazione va identificato nei raggiri o negli artifici che vengono messi in atto da una parte per compromettere in maniera pesante la difesa della controparte.
Viceversa, il motivo di revocazione non è integrato dal silenzio a proposito di situazioni sfavorevoli o dal semplice mendacio, a meno che essi non rientrino in un tentativo di truffa più ampio che si proponga di danneggiare l'avversario.
Naturalmente, poi, la disposizione fa riferimento solo a raggiri che siano risultati determinanti per la decisione della lite, ovverosia che abbiano compromesso sia la possibilità di difendersi della controparte, sia la possibilità del giudice di conoscere l'effettiva realtà processuale.
Nuova ipotesi di revocazione introdotta dalla riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha introdotto ex novo l'art. 391 quater c.p.c., contenente una nuova ipotesi di revocazione per contrarietà alla CEDU. In particolare, la norma consente di provvedere alla revocazione delle sentenze passate in giudicato il cui contenuto venga indicato dalla Corte EDU contrario alla CEDU, qualora concorrano i seguenti:
- la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
- l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte Edu. L'accoglimento del ricorso, in ogni caso, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
La revocazione del pubblico ministero
L'articolo 397 del codice di procedura civile, in ogni caso, prevede che in determinate ipotesi anche il pubblico ministero è legittimato attivo nell'impugnazione per revocazione.
Si tratta dei casi in cui la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito e dei casi in cui essa è l'effetto della collusione posta in essere dalle parti per frodare la legge.
Proprio in ragione del fatto che anche tale impugnazione è riservata alle parti del giudizio, presupposto fondamentale perché il pubblico ministero possa proporre revocazione è che essa sia relativa a una causa che rientra tra quelle per le quali il suo intervento è previsto come obbligatorio.
Si ricorda che l'intervento del P.M. è obbligatorio nelle cause che egli stesso potrebbe proporre, nelle cause matrimoniali (comprese quelle di separazione personale dei coniugi), nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone e negli altri casi previsti dalla legge.
Nei casi di cui all'articolo 391 quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
I termini per la revocazione
I termini per proporre la revocazione non sono sempre certi quanto all'origine della loro decorrenza.
La certezza del dies a quo, infatti, si ha solo per i casi di revocazione ordinaria, ovverosia nell'ipotesi in cui la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa o se essa sia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
In tal caso i termini sono di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza o di trenta giorni dalla sua notificazione.
In tutte le altre ipotesi, per le quali si parla di revocazione straordinaria, invece, il dies a quo è incerto.
L'articolo 326 del codice di rito, infatti, stabilisce che il termine di trenta giorni per proporre tale mezzo di impugnazione, in questi casi, decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza effetto del dolo del giudice o, infine, il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza da impugnare.
Revocazione e appello
Occorre a tal proposito precisare che le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione straordinaria solo se la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza effetto del dolo del giudice sia avvenuta dopo la scadenza del suddetto termine.
Se invece tali fatti avvengono durante il corso del termine per l'appello, quest'ultimo è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
