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Limiti del giudicato: oggettivi e soggettivi

Il giudicato, o cosa giudicata, è sottoposto a limiti, sia relativi alla causa petendi e quindi al suo oggetto, sia relativi ai soggetti che esso coinvolge
Guida di procedura civile


Con l'espressione cosa giudicata, o giudicato, si intende, nel nostro ordinamento, la caratteristica che un provvedimento giurisdizionale assume quando non può più essere sottoposto ai mezzi ordinari di impugnazione (vai alla guida: "La cosa giudicata"). 

La cosa giudicata è sottoposta sia a limiti oggettivi che a limiti soggettivi.

I limiti oggettivi della cosa giudicata

I limiti oggettivi del giudicato sono quelli che riguardano la causa petendi e l'oggetto della sentenza. In sostanza, il giudicato si forma soltanto su tale oggetto e non anche sulle questioni affrontate in via puramente incidentale.

In relazione all'oggetto della domanda e della sentenza, però, il giudicato non si limita a coprire solo le questioni dedotte, ma anche quelle deducibili, pur sempre nei limiti della controversia svoltasi.

I limiti soggettivi della cosa giudicata

I limiti soggettivi del giudicato, invece, sono rappresentati dal fatto che, benché la cosa giudicata vada riconosciuta da tutti, i suoi effetti si estendono unicamente alle parti del giudizio, ai loro eredi e agli aventi causa, senza potersi estendere anche ai terzi.

In sostanza, non è possibile con il giudicato pregiudicare i diritti di coloro che non hanno partecipato alla causa nella quale esso si è formato.

E' chiaro che non rientrano tra i soggetti esclusi dal giudicato i soggetti che per loro volontà non abbiano preso parte al giudizio: si pensi, ad esempio, al caso di un soggetto che, benché regolarmente citato, non si sia costituito permettendo, consapevolmente, che il processo si svolgesse in sua contumacia.

Effetti del giudicato nei confronti dei terzi

Quanto detto, comunque, non vuol dire che il giudicato non produca alcun effetto in capo ai terzi. E' anzi frequente che questi subiscano, pur se di mero riflesso, vantaggi o pregiudizi dalla cosa giudicata.

Ed è proprio per questo che anche le sentenze passate in giudicato restano assoggettabili a revisione, a revocazione e a opposizione di terzo.

Aggiornamento: novembre 2019