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Intervento dei creditori

Guida di procedura civile

Guida all'intervento dei creditori nell'espropriazione forzata, la cui disciplina è dettata dagli articoli 498 e seguenti del codice dei procedura civile


Il procedimento di esecuzione forzata non deve avere luogo necessariamente solo tra le parti originarie, ma il nostro ordinamento dà la possibilità agli altri eventuali creditori del medesimo debitore di intervenirvi.

La disciplina di riferimento è rappresentata dagli articoli 498 e seguenti del codice di procedura civile.

Intervento dei creditori con diritto di prelazione

Innanzitutto, le norme procedimentali prevedono che un creditore, quando decide di procedere con l'espropriazione forzata per il soddisfacimento di un proprio diritto di credito nei confronti del debitore, deve avvertire gli eventuali altri creditori che abbiano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

L'avviso va notificato nel termine (da ritenersi non perentorio) di cinque giorni dal pignoramento e deve contenere:

  • l'indicazione del creditore pignorante
  • l'indicazione del credito per il quale si procede
  • l'indicazione del titolo,
  • l'indicazione delle cose pignorate. 

Le cause di prelazione

Per comprendere meglio quando sorge l'obbligo di avvisare dell'espropriazione i creditori che vantano un diritto di prelazione è opportuno fare riferimento al secondo comma dell'articolo 2741 del codice civile, il quale stabilisce che costituiscono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e l'ipoteca.

Più nel dettaglio, le cause di prelazione sono quegli istituti giuridici che consentono ai creditori che ne sono titolari di essere soddisfatti prima rispetto ai creditori cosiddetti chirografari, ovverosia privi di un diritto di prelazione.

E' evidente che esse costituiscono una deroga alla regola generale del nostro ordinamento, stabilita dal primo comma dell'articolo 2741 del codice civile, in base alla quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore in caso di espropriazione. Si parla, in tal senso, di par condicio creditorum.

La prova della notifica

Sempre sulla base di quanto disposto dall'articolo 498 del codice di procedura civile, infine, la prova della notifica deve essere inserita nel fascicolo dell'esecuzione al fine di consentire al giudice di disporre la vendita o l'assegnazione dei beni.

E' chiaro che la notifica dell'avviso ha lo scopo di permettere al creditore con prelazione di intervenire nella procedura esecutiva e partecipare così alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni pignorati. Ovviamente il diritto di cui è titolare gli darà la possibilità di essere soddisfatto per primo.

Intervento degli altri creditori

In ogni caso, non sono solo i creditori con diritto di prelazione a poter intervenire in una procedura esecutiva già iniziata. Tale diritto, infatti, spetta anche ad altre tipologie di creditori.

Nello specifico possono intervenire nell'esecuzione:

  • i soggetti che sono muniti di un titolo esecutivo emesso contro il debitore,
  • i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri,
  • i soggetti creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale.

Intervento dei creditori: come si fa

L'intervento, tecnicamente, avviene attraverso un ricorso che il creditore deve depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione adito, prima dell'udienza con la quale è disposta la vendita o l'assegnazione.

Esso deve indicare l'ammontare del credito vantato e il titolo esecutivo su cui questo si fonda, la domanda a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice territorialmente competente.

Se, infine, l'intervento deriva da un credito per una somma di denaro risultante dalle scritture contabili, al ricorso deve essere allegato anche il loro estratto autentico notarile, a pena di inammissibilità.

All'udienza di comparizione il debitore è quindi chiamato a dichiarare quali crediti per i quali sono stati fatti gli interventi intende riconoscere e quali no. E' anche possibile un riconoscimento parziale, con indicazione della relativa misura.

In ogni caso, il riconoscimento rileva ai soli fini dell'esecuzione.

Si precisa che i creditori che sono intervenuti ma il cui credito è stato disconosciuto dal debitore hanno comunque diritto, previa istanza, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, se dimostrino di aver proposto l'azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo entro trenta giorni dall'udienza di comparizione degli intervenuti.

L'effetto dell'intervento dei creditori

L'effetto dell'intervento dei creditori è quello di acquisire il diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocare i singoli atti della procedura mediante apposite istanze presentate al giudice dell'esecuzione.

In realtà tutti gli effetti che la legge assegna all'intervento si verificano solo nei confronti di coloro che depositano il relativo atto tempestivamente ossia prima che si tenga l'udienza in cui il giudice dispone sulla vendita o sulla assegnazione (intervento tempestivo).

Tuttavia, anche se l'intervento è tardivo, ovverosia il relativo atto è depositato dopo la predetta udienza, vi è comunque la possibilità per il creditore di partecipare alla divisione del ricavato. A tal fine è però necessario che l'intervento sia quanto meno antecedente all'emissione del provvedimento di distribuzione, nel caso dell'espropriazione mobiliare, o all'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione, nel caso dell'espropriazione immobiliare. Inoltre, in tale ipotesi la partecipazione alla divisione avviene solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti e sempre che resti qualcosa da distribuire.

Aggiornamento: dicembre 2019