Durante lo svolgimento della causa, il giudice istruttore può adottare diversi provvedimenti, che sono quelli previsti dall'articolo 187 del codice di procedura civile.
Provvedimento di rimessione al collegio
Il legislatore individua in particolare tre situazioni in cui il giudice possa rimettere la causa al collegio. Vediamoli nel dettaglio.
Mezzi di prova non necessari
Innanzitutto si prevede che la causa possa essere rimessa dinanzi al collegio (ovverosia che la fase di trattazione possa essere chiusa e possa passarsi direttamente alla fase di decisione) se il giudice ritenga che essa sia matura per la decisione di merito, senza che sia necessario assumere mezzi di prova.
Ciò sostanzialmente accade quando la controversia riguardi esclusivamente questioni di diritto, quando essa sia basata su prove documentali o quando le parti non abbiano presentato istanze istruttorie e non vi siano mezzi di prova ammissibili d'ufficio.
Questioni preliminari di merito
Il giudice, poi, può assumere la causa in decisione per pronunciarsi con riferimento a una questione di merito che abbia carattere preliminare e sia idonea a definire il giudizio.
Questioni pregiudiziali
La causa può, infine, essere assunta in decisione dal giudice quando sorgono questioni che riguardino la giurisdizione, la competenza o altre questioni pregiudiziali, ovverosia attinenti i presupposti processuali. Esse, però, possono essere anche decise unitamente al merito.
I provvedimenti del collegio
L'articolo 187 c.p.c. precisa che il collegio, laddove non definisca il giudizio e impartisca distinti provvedimenti a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.
Il comma è stato modificato ad opera della Riforma Cartabia e risulta in viglore a partire dalla 28 febbraio 2023.
