Fase decisioria e rimessione al primo giudice

Come si conclude il processo di appello e quali sono i casi di rimessione ddinnanzi al giudice dopo la riforma Cartabia

Conclusa la trattazione della causa, il giudice, a meno che non provveda all'ammissione e all'assunzione di prove, invita le parti a precisare le conclusioni.

La sentenza è quindi depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Decisione in forma scritta

Sono previsti due moduli relativamente alla fase decisoria

Un primo modello è quello che prevede la decisione in forma scritta. In particolare, l'art. 352 c.p.c. prevede che, se la causa è matura per la decisione e non sussistono i presupposti per la trattazione orale o in forma semplificata, l'istruttore deve fissare un'altra udienza davanti a se e indica i seguenti termini perentori:

  • 60 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
  • 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  • 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse di replica.

All'udienza l'istruttore rimette la causa al collegio per la decisione, fermo restando il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Decisione semplificata in forma orale

In via alternativa, l'istruttore può disporre la discussione orale della causa davanti al collegio per la decisione in forma semplificata, nei casi previsti dall'articolo 348-bis c.p.c. o quando risulta opportuno in ragione della ridotta complessità della causa. 

A questo punto le parti precisano le conclusioni, davanti al consigliere che fissa l'udienza di discussione davanti al collegio ed assegna un termine per il deposito delle note conclusionali. All'esito della discussione il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione sintetica ex art. 350-bis, comma 3 c.p.c. 

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d'appello decide nel merito ogni questione che gli sia stata legittimamente sottoposta dalle parti e la sentenza che emette va a sostituirsi a quella emanata dal primo giudice.

Tuttavia, può accadere che egli rimandi le parti dinanzi al primo giudice.

Prima della riforma Cartabia, una prima causa di rimessione al giudice era indicata all'art. 353 c.p.c. La rimessione poteva avvenire, innanzitutto, per questioni di giurisdizione, ovverosia nel caso in cui il giudice di appello riformava la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario aveva sulla causa la giurisdizione che il giudice di primo grado aveva negato.

In tal caso le parti dovevano riassumere il processo entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica della sentenza, termine che poteva, tuttavia, interrompersi nel caso in cui fosse stato proposto ricorso per cassazione.

Era evidente che l'articolo 353 c.p.c., che era quello che disciplina la rimessione per ragioni di giurisdizione, era volto a salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione.

Infatti, qualora il giudice d'appello avesse deciso direttamente sul merito della stessa causa su cui il primo giudice aveva negato la propria giurisdizione si sarebbe finito con il perdere un grado di giudizio.

La norma è stata espressamente abrogata ad opera della riforma Cartabia.

Rimessione al primo giudice per motivi diversi

La riforma Cartabia ha scelto di limitare le ipotesi di rimessione della causa al giudice di appello a quelle di primo grado a quelle previste dall'art. 354 c.p.c. Si tratta, in particolare, di gravi violazioni del contraddittorio, quali:

  • nullità della notificazione della citazione introduttiva, mancata integrazione del contraddittorio;
  • erronea estromissione di una parte;
  • nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione del giudice)

Nei casi suindicati, le parti devono riassumere il processo nel termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Il giudice di appello ammette le parti al compimento di attività che sarebbero precluse, quando questa esigenza discende dalla necessità di ripristinare il contraddittorio.