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Decisione in camera di consiglio

La decisione in camera di consiglio è semplificata e prevista in casi specifici. E' presa con ordinanza e dopo aver garantito il diritto di difesa


La decisione in camera di consiglio permette alla Corte di cassazione di decidere in maniera semplificata sui ricorsi che le vengono presentati. La Riforma Cartabia ha modificato l'articolo 375 c.p.c, dedicato ora alla "pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio" relegando le decisioni in udienza pubblica a casi residuali.

Decisione in camera di consiglio e diritto di difesa

La decisione in camera di consiglio va presa avendo cura di garantire il diritto di difesa.

Pertanto le parti interessate:

  • vengono avvisate della fissazione del ricorso in camera di consiglio;
  • vengono messe a conoscenza delle conclusioni del Pubblico Ministero;
  • sono autorizzate a depositare memorie sintetiche.

Quando la Cassazione decide in camera di consiglio

A disciplinare la pronuncia in camera di consiglio, come anticipato, è l'articolo 375 del codice di rito, così come modificato dalla riforma Cartabia, il quale chiarisce in quali casi la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, decide in maniera semplificata.

Ciò accade, nel dettaglio, quando i giudici:

  • dichiarano l'improcedibilità del ricorso;
  • decidono un regolamento di competenza o di giurisdizione, a meno che la questione di diritto non risulti di particolare rilevanza e quindi è prevista la pronuncia in pubblica udienza;
  • si pronunciano sui casi di correzione di errore materiale;
  • si pronunciano sui ricorsi per revocazione e opposizione di terzo, salva sempre la previsione della pronuncia in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto;
  • in tutti gli altri casi in cui non si pronunciano in pubblica udienza.

Decisione in camera di consiglio: il procedimento

Il procedimento per la decisione in camera di consiglio è disciplinato dal nuovo articolo 380 bis.1 il quale prevede la comunicazione della fissazione del ricorso in camera di consiglio agli avvocati delle parti e al Pubblico Ministero nel termine di almeno 60 giorni, che precedono l'adunanza.

Il Pubblico Ministero a questo punto può procedere al deposito di conclusioni scritte non oltre il termine di 20 giorni precedenti l'adunanza. Le parti possono invece depositare memorie sintetiche fino a 10 giorni prima dell'adunanza.

La Corte giudica senza l'intervento orale del Pubblico Ministero e delle parti.

La decisione finale ha la forma dell'ordinanza, che viene sinteticamente motivata e che viene depositata al termine della camera di consiglio, tuttavia, il collegio può riservarsi la facoltà di provvedere al deposito nei 60 giorni successivi.

Aggiornamento: dicembre 2023