Distinzione tra possesso e detenzione

Cosa cambia tra il possesso e la mera detenzione di un bene

A mente dell'art. 1140, 1° comma, c.c. il possesso è il potere materiale sulla cosa manifestato attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Il comma successivo della disposizione codicistica, indicando la possibilità di possedere anche in via indiretta, ossia "per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa", individua invece la situazione soggettiva diversa della "detenzione" che si caratterizza per il riconoscimento dell'altruità della proprietà o di altro diritto reale.

Tipologie di detenzione

La detenzione si distingue in detenzione qualificata e non qualificata.

La prima ricorre quando il detentore ha la disponibilità della cosa nell'interesse del possessore e nell'interesse proprio.

Nella detenzione non qualificata, invece, la titolarità della cosa è strettamente funzionale alla realizzazione dell'interesse del possessore.

Animus possessionis e animus detinendi

Il principale carattere differenziale tra le due situazioni materiali di dominio, è, pertanto, l'elemento psicologico: a differenza dello stato soggettivo che caratterizza il possesso, il quale presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale (c.d. animus possessionis), nella detenzione tale requisito è carente poiché si presuppone l'altruità del diritto di proprietà o reale minore, e si parla al contrario di "animus detinendi".

Il detentore, infatti, non ha affatto la volontà di esercitare poteri sulla res a nome proprio, poiché la sua relazione con la cosa si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento, nell'interesse proprio (ad es. il conduttore nel contratto di locazione) o altrui, per ragioni di servizio (ad esempio il lavoratore posto alla vigilanza dei beni aziendali) ovvero di ospitalità.

Interversio possessionis

Affinché la detenzione possa evolversi in possesso, è necessario che intervenga la c.d. interversio possessionis, mediante l'opposizione manifestata dal detentore al possessore, con cui il primo dichiara di iniziare a possedere la res a nome proprio.

L'interversione del possesso indica la fattispecie giuridica per cui la detenzione si muta in possesso pieno ed è contemplata dall'art. 1141 c.c., secondo il quale la trasformazione della detenzione in possesso non può aver luogo finché il titolo della detenzione non venga ad essere mutato per fatto proveniente da un terzo o in forza di un'opposizione fatta dal detentore contro il possessore.

Analizziamo nel dettaglio le predette ipotesi.

Causa proveniente dal terzo

Innanzitutto il mutamento della detenzione in possesso si può avere quando il titolo muta per causa proveniente da un terzo.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui si detenga un appartamento a titolo di locazione ma a seguito dell'apertura della successione ereditaria del testatore non proprietario se ne diventi possessore.

A tal proposito si segnala che la Corte di cassazione, con sentenza numero 2599/1997, ha chiarito che per causa proveniente da un terzo deve intendersi "qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente".

Opposizione del detentore contro il possessore

L'altra ipotesi in cui è consentita l'interversione del possesso è quella in cui il detentore faccia opposizione contro il possessore, vantandosi apertamente di essere proprietario della cosa e facendo constare al possessore in maniera espressa o tacita (mediante il compimento di attività materiali) la sua intenzione di tenere la cosa come propria.

L'esempio di scuola, in tal caso, è quello dell'affittuario di un fondo che non paghi più il canone di affitto, si rifiuti di restituire il bene alla scadenza del contratto e impedisca al proprietario ogni esercizio del proprio diritto.

Interversione: precisazioni della Cassazione

A fornire utili precisazioni sull'interversione del possesso è intervenuta nel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità. Di recente ad esempio la Cassazione, con la sentenza n. 24795/2022 ha ribadito che: "l'interversio possessionis può avvenire per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore; il mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell' "animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (...) L'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa. "