Lavoro: le categorie protette

L'ordinamento giuridico italiano tutela in maniera particolare il lavoro dei disabili, disciplinando con un'apposita legge le norme particolari che lo regolano in maniera differente rispetto al lavoro tradizionale, al fine di garantire anche ai soggetti svantaggiati un'adeguata presenza nel mondo del lavoro.

L'obiettivo è quello di ristabilire la garanzia di quelle opportunità che purtroppo, senza un apposito intervento, rischierebbero di essere compromesse.

Il testo legislativo di riferimento è rappresentato dalla legge numero 68 del 1999.

 

I disabili

La principale categoria che la legge n. 68/1999 protegge è quella dei disabili.

Rientrano in tale definizione innanzitutto gli invalidi civili con un'invalidità pari o superiore al 46% e gli invalidi del lavoro con un'invalidità pari o superiore al 34%.

Sono poi disabili ai fini della legge numero 68 anche i non vedenti (tra i quali rientrano anche coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi), i non udenti e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi di servizio.

 

Le altre categorie protette

Oltre ai disabili, la legge numero 68 del 1999 tutela come categorie protette (unitamente al d.p.r. n. 333/2000) anche gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, lavoro e servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Sono categorie protette, poi, i figli e i coniugi di grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio e i profughi italiani rimpatriati.

 

Garanzie della presenza sui luoghi di lavoro

Chiarito quali categorie protette sono tutelate dal nostro ordinamento, vediamo quindi come questo provvede concretamente alla loro tutela.

Lo strumento prescelto per promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro dei predetti soggetti è quello di riservare loro una quota dei posti disponibili in una determinata azienda.

In particolare, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un lavoratore appartenente alle categorie protette.

I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti, invece, devono assumerne almeno due.

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, infine, devono riservare alle categorie protette almeno il 7% dei loro posti di lavoro.

Se i datori di lavoro hanno sul territorio più unità produttive, il servizio provinciale del lavoro può autorizzarli a compensare tra le varie unità il numero di lavoratori assunti che hanno diritto al collocamento obbligatorio.

Se le unità sono collocate in diverse regioni, l'autorizzazione deve essere richiesta al Ministero del lavoro, motivando adeguatamente.

 

Base di calcolo

Per comprendere operativamente quanti lavoratori appartenenti a categorie protette debbano essere assunti da un determinato datore di lavoro è fondamentale comprendere i criteri con i quali debba essere definita a base di calcolo.

In essa, nel dettaglio, vanno ricompresi tutti i lavoratori subordinati (ad eccezione di quelli che fanno parte dell'organico in forza di collocamento obbligatorio e compresi quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in base alla durata del rapporto), i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i dirigenti, i lavoratori assunti per attività all'estero, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori socialmente utili.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 151/2015, meglio noto come Jobs Act, i datori di lavoro pubblici e privati possono computare nella quota di riserva anche i lavoratori che, nonostante ne avessero già diritto, non sono stati assunti originariamente per il tramite del collocamento obbligatorio.

A tal fine, tuttavia, è necessario che tali soggetti abbiano una capacità lavorativa ridotta per più del 60% o del 45% se si tratta di disabili psichici.

 

Adempimenti delle aziende

Le aziende che devono assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sono tenute a inoltrare una richiesta nominativa di avviamento presso gli uffici competenti, eventualmente preceduta da una richiesta di preselezione. Se la richiesta nominativa non va a buon fine, i lavoratori sono assunti seguendo le graduatorie presenti per qualifica.

La richiesta di assunzione va presentata dal datore di lavoro entro 60 giorni da quello in cui sorge l'obbligo.

 

Adempimenti dei lavoratori

I soggetti che intendono entrare a far parte del sistema di collocamento obbligatorio e che sono in possesso delle caratteristiche a tal fine necessarie devono richiedere di essere iscritti nell'apposito elenco.

Ottenuta l'iscrizione, essi vengono inseriti nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti autonomamente da regioni e province.

Se però un lavoratore per due volte consecutive non risponde alla convocazione senza giustificato motivo o rifiuta il posto di lavoro corrispondente ai suoi requisiti e alla sua disponibilità viene cancellato dalle liste di collocamento ad opera della direzione provinciale del lavoro.

 

Convenzioni di inserimento

Talvolta, per tentare di agevolare il superamento degli ostacoli che gli appartenenti alle categorie protette potrebbero comunque riscontrare nell'accesso al mondo del lavoro, i datori di lavoro che li assumono possono stipulare delle apposite convenzioni con le quali stabilire gli interventi ritenuti a tal fine necessari. Si tratta, insomma, di modalità con le quali definire i tempi e le modalità di assunzione, la possibilità di svolgere tirocini formativi o di orientamento, l'inserimento di patti di prova di durata più estesa rispetto a quella ordinaria.

Nelle convenzioni, inoltre, vanno indicate precisamente le mansioni alle quali viene adibito il lavoratore protetto, vanno previste forme di tutoraggio, di sostegno e di consulenza e verifiche periodiche circa l'andamento del percorso formativo.

I datori di lavoro, in ogni caso, possono avvalersi anche di forme di sostegno economico per le assunzioni obbligatorie.

 

Trattamento economico e normativo

I lavoratori assunti attraverso il sistema di collocamento obbligatorio hanno diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto per tutti gli altri lavoratori, senza alcuna distinzione.

È chiaro, tuttavia, che le prestazioni che possono essere richieste a tali lavoratori devono essere compatibili con il loro stato di salute e che se quest'ultimo varia esse vanno rivalutate.

Se si verifica una sopravvenuta incompatibilità con la prestazione richiesta, il soggetto appartenente alla categoria protetta può anche ottenere una sospensione momentanea dal rapporto di lavoro, non retribuita.

 

Esenzioni, sospensioni ed esoneri

Alcuni datori di lavoro sono esonerati dall'assumere necessariamente personale rientrante tra le categorie protette.

Si tratta, nel dettaglio, dei datori di lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e in quello degli impianti su fune. Le esclusioni, più in particolare, riguardano il personale viaggiante, navigante e direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

L'esonero riguarda anche il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di datori di lavoro del settore edile.

Limitazioni dell'obbligo di assunzione a particolari servizi si hanno poi in polizia, nei partiti politici, nelle organizzazioni sindacali, negli istituti pubblici di assistenza e beneficienza e nelle organizzazioni di solidarietà, assistenza e riabilitazione che operano senza scopo di lucro.

Le imprese con un numero di lavoratori superiore a 35 possono chiedere di essere parzialmente esonerate dall'assunzione, adeguatamente motivando la richiesta sulla base di una connaturata pericolosità del tipo di attività svolta o delle particolari modalità di svolgimento della stessa.

In altri casi, infine, gli obblighi di assunzione tramite collocamento obbligatorio possono essere semplicemente sospesi. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui il datore di lavoro si trovi in difficoltà economica e ne abbia fatto richiesta.