La responsabilità solidale

Definizione di responsabilità solidale

L'istituto della responsabilità solidale - o solidarietà passiva - presente nel nostro ordinamento fa sì che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero, vale a dire: il soggetto creditore può giustamente pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito. 

Da chiunque venga effettuata, l'estinzione del debito libera tutti i coobbligati, nei confronti dei quali l'adempiente ha comunque la possibilità di rivalersi sugli altri coobbligati (c.d. azione di regresso). 

Esclusa dal campo del diritto penale, ove vige il principio della responsabilità personale, la responsabilità solidale trova applicazione in ambito civile e amministrativo. 

In questi ultimi casi essa viene presunta ogni qualvolta vi sia una pluralità di debitori per una stessa obbligazione e la lettera della legge o il titolo non dispongano diversamente (v. art. 1294 codice civile). 
È particolare, invece, la disciplina delle singole vicende dell'obbligazione riferibili solamente a qualcuno dei condebitori: la costituzione in mora dell'uno, ad esempio, non ha effetto nei confronti degli altri obbligati (art. 1308), mentre - salvo eccezioni - la remissione nei confronti di un debitore libera automaticamente tutti gli altri (cfr. art. 1301 c.c.).

La prescrizione in caso di obbligazioni solidali

Anche l'istituto della prescrizione assume delle peculiarità in caso di obbligazioni solidali.

L' art. 1310 del codice civile dispone infatti che "Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori".

Secondo comma della stessa norma dispone poi che l'eventuale sospensione della prescrizione "nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione".

Il terzo comma infine stabilisce che "La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima".

In relazione alla prescrizione va segnalata una sentenza della Cassazione (sentenza 14636/2014) dove la Corte ricorda che in caso di responsabilità per danni da circolazione stradale, gli obblighi risarcitori che sono di natura solidale, hanno come conseguenza che gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore sono efficaci anche nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo in applicazione proprio dell'articolo 1310 c.c..

La transazione e le obbligazioni solidali

Un regime particolare è previsto anche in caso di transazione di un obbligo solidale.
Se la transazione viene fatta con uno solo dei coobbligati  i suoi effetti si estendono anche agli altri che dichiarino di volerne profittare.
E' l'articolo 1304 del codice civile che disciplina gli effetti della transazione in caso di obbligazioni solidali
I con debitori solidali che non hanno partecipato alla transazione intercorsa tra uno o più debitori con i creditori possono dichiarare di voler profittare della transazione e in tal caso estenderne gli effetti anche alla propria posizione personale nei confronti del creditore.
In sostanza la scelta di estendere gli effetti della transazione viene rimessa alla discrezionalità del debitore.
Ma la questione non è proprio così semplice giacché dottrina e giurisprudenza si sono posti il problema degli effetti della cosiddetta transazione pro quota e quello della possibilità di escludere nella transazione l'estensione dei suoi effetti gli altri obbligati.

La giurisprudenza ha chiarito innanzitutto che l'articolo 1304 dispone in merito agli effetti della transazione di un debito solidale ma si riferisce alla transazione che ha per oggetto l'intera obbligazione.

Se invece la transazione è fatta limitatamente a una sola quota del condebitore la transazione non ha effetto sulle quote degli altri ma riduce l'importo del debito delle somme che corrispondono alla quota transatta.
In tal caso gli altri obbligati restano vincolati nei limiti della loro quota.

La Cassazione (22231/2014) ha anche chiarito che in caso di transazione fatta dal creditore con uno o più creditori in solido "il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto, solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti estranei all'accordo".

E ancora (5108/2011): Il principio dell'estensione degli effetti della transazione agli altri obbligati che dichiarano di volerne approfittare "opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa". 

In questo senso secondo la Cassazione nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori è legittimo inserire una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l'unico effetto della transazione  sarà quello di ridurre l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata da chi ha transatto.

La ratio della responsabilità solidale

La ratio fondamentale della responsabilità solidale va pertanto rintracciata in un generale favor del legislatore nei riguardi del creditore, il quale si trova così a godere di una tutela rafforzata: senza necessità di escutere uno per uno tutti i soggetti debitori, questi può ottenere totale soddisfazione da uno solo di essi (presumibilmente quello con maggiore capacità economica) con maggiori probabilità di essere pagato.

Esempio tipico di responsabilità solidale è quello disciplinato dall'art. 2055 del codice civile, che stabilisce che il "fatto dannoso" "imputabile a più persone" obbliga "tutte in solido al risarcimento del danno". Ricorrono ipotesi di responsabilità solidale anche in ambito fiscale e in materia di appalti pubblici.

Articoli e sentenze in materia di responsabilità solidale

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