L'espromissione. L'assunzione spontanea del debito altrui

L'espromissione è il contratto fra il creditore (espromissario) e il terzo (espromittente) che assume spontaneamente il debito altrui (espromesso).

Disciplinata dall'art. 1272 c.c., tale figura si differenzia sia dall'accollo (contratto tra il terzo e il debitore) sia dalla delegazione, per via della mancanza di ogni iniziativa del debitore originario (Cass. N. 2525/1976).

Nell'espromissione, non vengono in considerazione i rapporti interni tra l'obbligato originario e l'espromittente (Cass. N. 6935/1983), né sono giuridicamente rilevanti le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo (Cass. N. 22166/2012).

 

La causa

La causa del negozio è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti esistenti, eventualmente, fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo (Cass. N. 22166/2012).

Presupposto necessario è invece l'esistenza di una precedente obbligazione (Cass. N. 24891/2009).

Laddove questa non esista o venga estinta, ne deriva che l'espromissione cade per mancanza di causa (Cass. n. 19118/2003).

 

Gli effetti

L'effetto "tipico" dell'espromissione è quello del cumulo delle obbligazioni (espromissione cumulativa), conseguentemente il creditore espromissario potrà rivolgersi indifferentemente al debitore originario o all'espromittente.

L'espromissione può anche avere effetto liberatorio, se il creditore dichiara con manifestazione di volontà espressa di liberare il debitore estromesso; in tal caso, l'unico obbligato sarà il terzo espromittente (si parla di espromissione liberatoria o "novativa", la quale deve risultare inequivocabilmente) (Cass. N. 2525/1976). Quanto alla manifestazione di volontà del creditore di liberare il debitore, non occorre che sia espressa in maniera sacramentale, purchè sia diretta univocamente a tale risultato, anche tramite un contegno concludente (Cass. N. 6935/1983).