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Scadenza naturale e tacito rinnovo

La locazione a tempo determinato cessa con lo spirare del termine, ma opera il tacito rinnovo se il conduttore è lasciato nella disponibilità del bene

La locazione a tempo determinato

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Secondo quanto stabilito dal codice civile, e fatto salvo quanto eventualmente sancito dalle norme speciali, il contratto di locazione a tempo determinato, per espressa previsione dell'articolo 1596, cessa di diritto allo scadere del termine fissato. 

La disdetta non serve

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Ciò vuol dire che la disdetta, se la locazione è a tempo determinato, non è necessaria, mentre si rende indispensabile nel caso di locazione senza determinazione di tempo. 

Locazione senza determinazione di tempo

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A tale ultimo proposito, va detto che la locazione senza determinazione di tempo non si considera a tempo indeterminato, ma la sua durata si intende convenuta secondo le regole fissate dall'articolo 1574 del codice civile.

Tale articolo, in particolare, prevede che la durata della locazione senza determinazione di tempo è pari:

  • a un anno, per le case senza arredamento di mobili e per i locali destinati all'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio;
  • all'unita di tempo a cui è commisurata la pigione, per le camere e gli appartamenti ammobiliati;
  • all'unità di tempo cui è commisurato il corrispettivo, per le cose mobili;
  • alla durata della locazione del fondo, per i mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano. 

Tacito rinnovo della locazione

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Le disposizioni dettate dall'articolo 1596 del codice civile per la fine della locazione per lo spirare del termine sono in ogni caso temperate dal successivo articolo 1597.

Infatti, tale disposizione prevede che se, al termine del contratto di locazione, il conduttore rimane nella disponibilità materiale del bene e il locatore non si attiva per rientrarne in possesso, in mancanza di disdetta espressa delle parti opera il tacito rinnovo, che di norma prevede l'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente vigenti.

Tuttavia, nonostante ciò, non si tratta di una proroga del vecchio negozio, ma di una nuova e distinta locazione.

Va infine precisato che, se i conduttori erano più di uno ma solo uno di essi è rimasto e lasciato nel possesso del bene, la nuova locazione si intende formata solo con quest'ultimo. Non è invece possibile che il tacito rinnovo si riferisca solo ad alcuni dei beni locati, essendo necessario che la stessa li comprenda nella loro interezza.

Aggiornamento: giugno 2021