Articolo 16 Costituzione

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L'articolo 16 della Costituzione si occupa della libertà di circolazione dei cittadini italiani. Vediamo cosa dice e quali principi sancisce

Significato e commento dell'articolo 16 della Costituzione: libertà di circolazione dei cittadini italiani e libertà di soggiorno in Italia

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Articolo 16 e libertà di circolazione e soggiorno in Italia

L'articolo 16 della Costituzione si suddivide in due commi, ognuno dei quali sancisce un diverso principio.

Il primo comma, nel dettaglio, stabilisce che tutti i cittadini sono liberi di circolare e di soggiornare sul territorio italiano, in tutta la sua estensione.

La disposizione precisa, poi, che tale principio non può essere in nessun modo ristretto da ragioni di carattere politico.

Art. 16 Costituzione e Covid

Proprio la libertà di circolazione sancita dal primo comma dell'articolo 16 è stata oggetto di accesi dibattiti con riferimento al cd. lockdown disposto dal Governo italiano da marzo 2020 per tentare di arginare il diffondersi della pandemia da coronavirus. Nei fatti, bloccando la circolazione tra Regioni e anche tra Comuni, oltre che all'interno della medesima città, se non per comprovate esigenze riconducibili a specifiche causali individuate dallo stesso esecutivo, le misure di contenimento imposte nel corso dell'emergenza causata da Covid-19 hanno notevolmente limitato la libertà costituzionalmente riconosciuta dal primo comma della disposizione in commento.

Tuttavia, a tal proposito va specificato che è lo stesso primo comma dell'articolo 16 ad affermare che la libertà dei cittadini di soggiornare e circolare in tutto il territorio nazionale può essere comunque compressa dalle "limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza".

Riserva di legge

In realtà, tale specificazione non per tutti basta a legittimare le restrizioni imposte durante il lockdown.

Infatti, l'articolo 16, nel prevedere la possibilità di limitare la libertà di circolazione, pone nei fatti una riserva di legge, che, a seconda di come la si intenda, è idonea o meno a giustificare l'utilizzo dei d.p.c.m. (sorretti dal decreto legge n. 6/2020) per decretare le restrizioni.

Se, infatti, si propende per il carattere relativo della riserva di legge (come fa l'orientamento maggioritario), i d.p.c.m. devono ritenersi legittimi; a conclusione opposta si giunge, invece, se si ritiene più corretto attribuire alla riserva di legge natura assoluta.

Libertà di uscire dall'Italia e rientrarvi

Il secondo comma dell'articolo 16 della Costituzione sancisce, invece, che ogni cittadino è libero sia di uscire dal territorio italiano che di farvi rientro.

Anche in questo caso, tuttavia, sono fatti salvi gli obblighi di legge.