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Opere dell'ingegno e diritto d'autore

Avv. Valeria Zeppilli - Le opere dell'ingegno compongono, insieme alle invenzioni industriali e ai modelli industriali, la categoria delle creazioni intellettuali che l'ordinamento italiano tutela. 

Nel dettaglio sono opere dell'ingegno le idee creative che riguardano l'ambito culturale. Indipendentemente dal fatto che esse siano idonee ad essere sfruttate economicamente e addirittura se illegali o immorali, le opere dell'ingegno sono tutelate con il diritto d'autore, che si declina in una serie di sfaccettature e che interessa l'opera solo se essa abbia carattere creativo. 

Contenuti del diritto d'autore

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Il diritto d'autore tutela gli elementidell'opera dell'ingegno che hanno carattere rappresentativoe non la mera idea dalla quale hanno origine. Esso comporta il sorgere in capo all'autore dell'opera di diritti di natura morale e diritti di natura patrimoniale.

Il diritto morale è il diritto dell'autore ad essere riconosciuto ideatore dell'opera. Esso è assoluto, inalienabile e imprescrittibile.

Il diritto patrimonialesi estrinseca nel diritto a riprodurre l'opera in più esemplari, nel diritto di trascrizione dell'opera orale, nel diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, nel diritto di comunicazione, nel diritto di distribuzione, nel diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, nel diritto di noleggio e di dare in prestito. Esso si prescrive in settanta anni dalla morte dell'autore, anche se l'opera viene pubblicata postuma.

Il diritto patrimoniale d'autore può essere ceduto con atti inter vivoso mortis causa. Sono esempi di atti inter vivosdi trasmissione del diritto patrimoniale d'autore il contratto di edizionee il contratto di rappresentazione. Quest'ultimo riguarda le opere teatrali, cinematografiche, coreografiche, etc. e consiste nel consentire che l'opera venga riprodotta, eseguita o rappresentata in pubblico a fronte di un determinato corrispettivo. Il contratto di edizione, invece, è quello con il quale l'opera viene ceduta dietro corrispettivo a un editore che la riproduce e la mette in vendita.

Il diritto d'autore e la tutela del software

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La tutelabilità del software è stata ed è ancora oggetto di ampi e aspri dibattiti. Ad oggi, per disciplina generale, i programmi per pc e le banche dati sono protetti dal diritto d'autore, in quanto considerati comunemente creazioni intellettuali.

Così come avviene per tutte le altre creazioni intellettuali, anche nel caso del software non può essere tutelata la semplice idea ma soltanto il codice sorgente o il codice oggetto del programma, ovverosia l'estrinsecazione dell'idea, in qualsiasi forma essi si esprimano. I diritti che ne derivano sono, anche in questo caso, di natura morale e patrimoniale.

Benché la Convenzione sulla concessione di brevetti europei, all'art. 52 (2c), riconduce i software in quanto tali tra le opere che non possono essere considerate invenzioni, occorre in questa sede precisare che, laddove il programma per elaboratore sia in grado di risolvere in maniera innovativa rispetto allo stato dell'arte problemi di natura tecnica, esso può essere oggetto anche di tutela brevettuale. Ciò, si badi bene, sempre in presenza dei requisiti di brevettabilità richiesti a tutte le invenzioni industriali.