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Gli ausiliari dell'imprenditore

Avv. Valeria Zeppilli - L'imprenditore, spesso, è adiuvato nell'esercizio della propria attività da una serie di collaboratori, sia interni che esterni all'organizzazione. 

Tali soggetti possono agire anche in rappresentanza dell'imprenditore nel compimento di affari esterni e in tal caso la loro attività è regolata, in via generale, dalle norme sulla rappresentanza di cui agli artt. 1387 e ss. del Codice Civile. 

I collaboratori dell'imprenditore

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Tuttavia con riferimento a talune peculiari figure di collaboratori sono previste delle norme speciali di rappresentanza commerciale. Sono soggetti a tali norme l'institore, i procuratori e i commessi, ovverosia dei collaboratori interni all'impresa che assumono automaticamente il potere di rappresentanza dell'imprenditore. La conclusione di affari con tali soggetti non necessita, quindi, della verifica della sussistenza di un mandato rappresentativo, ma l'unica cosa da accertare è se l'imprenditore abbia deciso di modificare i confini del loro potere di rappresentanza, che è tipizzato, mediante uno specifico atto reso pubblico.

L'institore

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L'institore è quel soggetto che l'imprenditore prepone all'esercizio dell'impresa commerciale, di un suo ramo o di una sua sede secondaria. Generalmente è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente e si identifica con il direttore generale.

I poteri dell'institore o direttore generale

Dal ruolo ricoperto derivano a tale figura il potere di rappresentanza sostanziale e processuale dell'imprenditore e il potere di gestione. Da quest'ultimo, in particolare, discende l'obbligo per l'insitore di provvedere, congiuntamente all'imprenditore, all'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili. Il tutto, ovviamente, con riferimento alla totalità o a una parte dell'impresa, a seconda dell'estensione della sua competenza.

Quando contratta o si relaziona in qualsiasi modo con i terzi, l'institore deve rendere nota la sua posizione, come avviene generalmente per la rappresentanza. L'assenza di contemplatio domini, tuttavia, in tale particolare regolamentazione comporta non solo la responsabilità personale del rappresentante-institore ma anche quella del rappresentato-preponente, purché l'attività svolta sia inerente l'esercizio dell'impresa a cui il primo è preposto.

I limiti al potere di rappresentanza

Come accennato, i confini del potere di rappresentanza dell'institore sono fissati dalla legge e l'imprenditore può modificarli solo con atto pubblico. Laddove questo manchi, la rappresentanza si presume generale, a meno che l'imprenditore non riesca a dimostrare l'effettiva conoscenza da parte dei terzi delle limitazioni dei poteri dell'institore. Alle stesse regole formali è soggetta la revoca dell'atto di preposizione.

I procuratori

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I procuratori sono degli ausiliari dell'imprenditore di grado inferiore rispetto all'institore, in quanto essi non sono preposti all'esercizio dell'impresae neanche di un suo ramo o di una sua sede secondaria. Da ciò deriva che ai procuratori non sono riconosciuti poteri di rappresentanza o di gestione (con conseguente esenzione dagli oneri che dagli stessi derivano), ma semplicemente il potere di compiere per l'imprenditore atti pertinenti l'esercizio dell'impresacon riferimento a un determinato settore operativo o determinate attività.

Al contrario di quanto previsto dalla normativa relativa alla rappresentanza dell'institore, se nel compimento degli atti affidati ai procuratori questi ultimi omettono la contemplatio domini, l'imprenditore non sarà mai chiamato a risponderne, neanche se vi è connessione con l'esercizio dell'impresa.

Con riferimento alla modifica e alla revoca dei poteri di rappresentanza, invece, ai procuratori si applica la medesima disciplina prevista per l'institore.

I commessi

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La terza categoria di ausiliari dell'imprenditore per i quali la legge prevede una disciplina peculiare è quella dei commessi. Essi si caratterizzano per il fatto di essere adibiti a funzioni esecutive e materialie per essere, in conseguenza, a contatto costante con i terzi. Pertanto i commessi possono compiere gli atti ordinariamente richiesti dall'attività alla quale sono adibiti, con poteri comunque più limitati rispetto a institore e procuratori, senza la necessità di un espresso conferimento di incarico. La modifica dei loro poteri, tuttavia, non è sottoposta a pubblicità legale, ma può essere opposta a terzi se si prova che questi ne avevano effettiva conoscenza o se è resa nota con mezzi adeguati.

I commessi possono richiedere provvedimenti cautelarinell'interesse dell'imprenditore e ricevere per suo conto i reclami e le dichiarazioni relative all'esecuzione dei contratti.

I loro poteri di rappresentanza, tuttavia, sono sottoposti a rilevanti limitazioni, consistenti nel fatto di non poter esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna o concedere dilazioni o sconti, nel fatto di non poter derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa salvo speciale autorizzazione scritta, nel fatto di non poter esigere il prezzo delle merci vendute al di fuori dei locali dell'impresa salvo espressa autorizzazione o quietanza firmata dall'imprenditore e di non poterlo esigere neanche all'interno dei locali dell'impresa quando alla riscossione è dedicata una cassa speciale.