Udienza di discussione

A norma dell’art. 73, le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza. Possono inoltre produrre memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi. Il giudice, se ritiene di porre a fondamento  della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.