Ricorsi avverso il silenzio

Secondo l’art. 117, il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2 e cioè fintanto che perdura l’inadempimento e non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Tale ricorso viene deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.  Ove occorra, il giudice nomina un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. Come precisa il comma 4 dello stesso articolo, il giudice ha cognizione di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, comprese quelle inerenti agli atti del commissario. Il quinto comma dell’art. 117 disciplina il caso in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia. In questo caso, tali provvedimenti possono essere impugnati anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per  il  nuovo  provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. Se l’azione di risarcimento del danno (art. 30, comma 4 del codice), viene proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire  con  il  rito  camerale  l'azione avverso il silenzio e trattare  con  il  rito  ordinario  la  domanda risarcitoria.