Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

L’art. 58 disciplina la revoca o la modifica della misure cautelari collegiali e la riproposizione della domanda cautelare che sia stata eventualmente respinta. Secondo l’art. 58, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente  al provvedimento cautelare, le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la  revoca  o  la  modifica  del  provvedimento   cautelare collegiale. In questa ipotesi, l’istante deve  fornire  la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Secondo l’ultimo comma dell’art. 58, la revoca può inoltre essere richiesta  nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.