Perenzione e perenzione dei ricorsi ultraquinquennali. Effetti della perenzione
Secondo l’art. 81, il ricorso perime se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di fissazione di udienza e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82 che disciplina i casi di perenzione ultraquinquennali. Secondo l’art. 82, infatti, dopo cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura (ex art.24) e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di