Parti del giudizio di impugnazione

L’impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire. L’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’art. 92 (termini per le impugnazioni) ad almeno una delle parti interessate a contraddire. Il terzo comma specifica che se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.
Se in seguito all’ordine del giudice, nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio, l’impugnazione è dichiarata improcedibile. Inoltre, Il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile,  improcedibile o infondata, può non ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa. L’ultimo comma dell’art. 95, precisa che, ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1, (Difesa personale delle parti: “le  parti  possono stare in giudizio personalmente  senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei  cittadini dell’Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”).