Mezzi di prova e attività istruttoria

Secondo l’art. 63 del codice, il giudice può chiedere alle parti, anche d’ufficio, chiarimento e/o documenti. Restando fermo, però, l’onere della prova a carico delle parti.  Il giudice può altresì ordinare ai terzi l’esibizione in giudizio di documenti o di quanto ritenga necessario (secondo quanto prevede l’art. 210 del c.p.c. “ordine di esibizione alla parte o al terzo”), disporre l'ispezione (ex art. 118 del c.p.c. “ordine di ispezione di persone e cose”) e su istanza di parte può ammettere la prova testimoniale (assunta in forma scritta, sulla base delle norme del codice di procedura civile). Il quarto comma dell’art. 63 stabilisce poi che il giudice, qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, può ordinare l'esecuzione di una verificazione o, se necessario, può disporre una consulenza tecnica. Infine, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 63, il giudice può disporre l’assunzione di altri mezzi di prova, tra quelli previsti dal codice di procedura civile, ad esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento.