Luogo di notificazione dell'impugnazione. Deposito delle impugnazioni

L’impugnazione, a norma dell’art. 93, deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto  di notificazione della sentenza o, in difetto,  presso  il  difensore  o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il  giudizio  e risultante dalla sentenza.
Se la notificazione ha avuto esito negativo perchè il domiciliatario si è trasferito  senza  comunicarlo  alle  altre  parti,  la  parte  che  intende  proporre l’impugnazione  può   presentare   al   presidente   del   tribunale amministrativo regionale o al  presidente  del  Consiglio  di  Stato, secondo il giudice adito con  l’impugnazione,  un’istanza,  corredata dall'attestazione dell’omessa notificazione, per la fissazione di  un termine perentorio per il completamento della notificazione o per  la rinnovazione dell’impugnazione. A norma dell’art. 93, nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell'articolo  45,  unitamente  ad  una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.