Intervento volontario in causa

L’art. 50 disciplina l’intervento volontario nella causa che deve essere proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente.  L'atto deve inoltre contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, deve essere sottoscritto (ex art. 40, comma 1, lettera d) e deve essere notificato alle altre parti e depositato (ex art. 45). Nei  confronti  delle parti costituite deve essere notificato ai sensi dell'articolo 170 cpc. Il deposito dell’atto di intervento è consentito fino a trenta giorni prima dell’udienza.