Giudizio di ottemperanza: disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza e giudice dell'ottemperanza
L’art. 112, nell’introdurre le disposizioni sul giudizio di ottemperanza, il giudizio per l’esecuzione del giudicato, premette che i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. Il secondo comma dell’art. 112 elenca i casi in cui si può proporre l’azione di ottemperanza e cioè per l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, (comma 2, lett. a) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (comma 2, lett. b), delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del
L’art. 113 detta criteri per la proposizione dell’azione di ottemperanza al giudice competente. Nel caso di sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, (art. 112, comma 2, lett. a) e b) il ricorso si propone al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta. La competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza per quanto riguarda i casi previsti dal secondo comma lettere, c), d) ed e) dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.