Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità
Secondo l’art. 85, l’estinzione e l’improcedibilità (ex art. 35) possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato. Tale decreto deve essere depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. Il quarto comma dell’art. 85 specifica che il giudizio di opposizione si svolge secondo quando prevede l’art. 87, comma 3, (procedimenti in camera di consiglio, con termini dimezzati rispetti ai termini del processo