Discussione: fissazione dell`udienza
L’art. 71, dal titolo, “fissazione dell’udienza” disciplina l’inizio della fase della discussione del ricorso. Secondo questa disposizione, la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con un’apposita istanza, non revocabile, che deve essere presentata presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
In caso di urgenza, la parte può segnalarla depositando istanza di prelievo. Una volta decorso il termine per la costituzione delle parti, il presidente fissa l'udienza per la discussione del ricorso. L’art. 71 precisa che la
Il decreto di fissazione di udienza viene comunicato d’ufficio sia al ricorrente che alle altre parti costituite in giudizio, almeno sessanta giorni prima del giorno fissato per l’udienza. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.
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