L’art. 126 introduce una serie di disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali. Come prescrive l’articolo, il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. A norma dell’art. 127, gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale. Inoltre l’art. 128 specifica che in questa materia non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.