Appello cautelare nel processo amministrativo

L'art. 62 disciplina l'appello avverso le pronunce cautelari. Viene stabilito che contro le ordinanze cautelari è possibile proporre appello al Consiglio di  Stato. L'appello può essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, o, in mancanza di notificazione, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. L'appello viene deciso in camera di consiglio con ordinanza.
A norma dell'art. 62, comma 4, in questa fase di appello può essere fatta valere l'eventuale violazione, anche d'ufficio, in primo grado, degli articoli 10, comma  2 (il giudice non può emettere misure cautelari se non ritiene sussistente la propria giurisdizione), 13, 14, (norme sul riparto di competenza territoriale e funzionale inderogabile) 15, comma 5 (il giudice non può decidere sulla domanda cautelare se non riconosce la sua competenza), 42, comma 4 (violazione delle norme sulla proposizione del ricorso incidentale, quando la competenza di questo ricorso è attribuita o al Tar Lazio o alla competenza funzionale di Tar) e  55,  comma  13 (il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza).  
In caso di violazione di una di queste norme, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti e regola d'ufficio la competenza (ex art. 15, comma 4), pertanto il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, o entro sessanta dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale  amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure  cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 7 (e cioè diverso dal giudice amministrativo regionale indicato nell'ordinanza che regola la competenza). Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 9 e cioè le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.