Aggiornamento:
L'udienza preliminare, disciplinata dagli artt. 416-433 c.p.p. è diretta dal GUP e si svolge dopo la conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pm, in assenza dei presupposti per l’archiviazione
- Cos'è l'udienza preliminare
- Funzioni dell'udienza preliminare
- Per quali reati non è prevista
- Il rinvio a giudizio
- Quando si svolge l'udienza preliminare
- Udienza preliminare: adempimenti preventivi
- Eliminazione della contumacia
- La dichiarazione di assenza a seguito della riforma Cartabia
- Verbale udienza preliminare
- Svolgimento dell'udienza preliminare
- Modifica dell'imputazione
- La discussione
- Le indagini su iniziativa del giudice
- Conclusione dell'udienza preliminare
Cos'è l'udienza preliminare
L’udienza preliminare è una fase del procedimento penale, che viene diretta dal Giudice dell’udienza preliminare. Essa si svolge, una volta concluse le indagini preliminari da parte del Pm e prima del dibattimento vero e proprio, solo in determinate occasioni.
Funzioni dell'udienza preliminare
L'udienza preliminare, il cui ruolo di filtro è stato oggetto di rafforzamento ad opera della riforma Cartabia, svolge due importanti funzioni.
In primo luogo, rappresenta sede di verifica della legittimità e del merito della richiesta di rinvio a giudizio.
In secondo luogo consente si svolgere quei procedimenti speciali che eliminano il dibattimento, quali il rito abbreviato, il patteggiamento e la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Infine, in taluni casi, l'udienza preliminare consente di acquisire nuove prove nei casi in cui le stesse siano emerse dopo le indagini preliminari. Le prove acquisite durante l'udienza preliminare, tuttavia, limitano la loro efficacia a tale fase del processo.
Per quali reati non è prevista
L'udienza preliminare non è sempre prevista, posto che per alcuni reati il nostro ordinamento dispone la citazione diretta a giudizio.
In particolare non è prevista l'udienza preliminare nei seguenti casi:
- contravvenzioni;
- delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
- resistenza a un pubblico ufficiale;
- oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
- violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
- rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;
- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
- ricettazione.
Il rinvio a giudizio
L’udienza preliminare ha inizio precisamente dopo la notifica dell’avviso con cui si comunica all’indagato che le indagini a suo carico sono concluse. Se il Pm non ritiene di dover archiviare il caso, procede alla richiesta di rinvio a giudizio.
La richiesta di rinvio a giudizio, consiste in un atto, il cui contenuto è previsto e disciplinato dall’art. 417 c.p.p. Esso deve infatti contenere i seguenti dati:
- generalità dell’imputato o altre indicazioni necessarie alla sua identificazione, se questo non è possibile;
- atto per cui si procede, aggravanti e di quelle che possono condurre all’applicazione di misure di sicurezza;
- prove acquisite;
- domanda al giudice di emettere il decreto che dispone il giudizio;
- data e firma.
La richiesta di rincio a giudizio è trasmessa, insieme al fascicolo delle indagini preliminari, al giudice dell'udienza preliminare ed è depositata alla cancelleria di questi.
Quando si svolge l'udienza preliminare
Il G.U.P., ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, deve fissare l'udienza preliminare entro 5 giorni dal deposito della richiesta del P.M., tenendo conto che tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni (art. 418 c.p.p.).
Udienza preliminare: adempimenti preventivi
Almeno 10 giorni prima dell'udienza il G.U.P. (art. 419 c.p.p.):
- fa notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis, 420-ter e 420-quinquies e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;
- fa comunicare al P.M. l'avviso dell'udienza con l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio;
- fa notificare al difensore dell'imputato l'avviso dell'udienza con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi dal P.M. e di presentare memorie e produrre documenti;
- fa notificare l'ordine di citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Nel caso in cui l'imputato rinunci all'udienza preliminare, presentando la richiesta di giudizio immediato almeno 3 giorni prima della data in cui dovrebbe tenersi tale udienza, il Giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato (art. 455 c.p.p.).
Eliminazione della contumacia
L’eliminazione dell’istituto della contumacia ad opera del nostro legislatore con la legge n. 67/2014, ha fatto seguito alle diverse pronunce della Corte di Strasburgo.
Da quel momento se la notificazione all’imputato della prima udienza non era possibile il giudice, con ordinanza, disponeva che il processo venisse sospeso nei confronti dell’imputato che risultava irreperibile.
Decorso un anno, il Giudice ordinava di cercare l’imputato, provvedendo allo stesso incombente alla scadenza di ogni anno successivo, se il procedimento non riprendeva. Nel momento in cui la sospensione veniva revocata il giudice fissava l’udienza.
Il sistema previsto dalla riforma del 2014 si basava, dunque, sulla valutazione di indici sintomatici dai quali era possibile evincere la conoscenza dell'esistenza del procedimento da parte dell'imputato.
La dichiarazione di assenza a seguito della riforma Cartabia
Il tema dell'assenza è stato complessivamente riformulato dalla riforma Cartabia che, sulla falsariga della riforma del 2014, ha ricalibrato gli istituti alla luce del principio della conoscenza effettiva del processo che ha investito il sistema delle notificazioni. Il sistema si articola come di seguito.
- Valutazione della regolarità della notifica: ai sensi dell'art. 420, comma 2 c.p.p., il giudice all'inizio dell'udienza preliminare deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti. Se le parti sono comparse, non sorgono particolari problemi e la presenza dell'imputato e del difensore viene documentata all'interno del verbale d'udienza dal giudice. Se si accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, il giudice deve fissare la data della nuova udienza e deve ordinare la rinnovazione della vocatio in iudicium;
- Assenza del difensore: nel caso di assenza del difensore dell'imputato, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile o fissa con ordinanza la data della nuova udienza, se si accerta che l'assenza è dovuta all'impossibilità di comparire per legittimo impedimento;
- Legittimo impedimento dell'imputato: nel caso in cui la notifica sia regolare, occorre valutare le ragioni della mancata comparizione dell'imputato. Ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., se l'imputato ha un legittimo impedimento che comporta un'assoluta impossibilità di comparire in udienza, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e deve disporre la notificazione dell'ordinanza all'imputato.
- L'imputato considerato presente: al di fuori delle predette ipotesi, la norma predispone alcune presunzioni in ordine alla presenza dell'imputato. Queste operano quando: l’imputato, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o, presente ad una udienza, non compare alle successive; l’imputato richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.
- L'imputato dichiarato assente: se le notificazioni sono regolari, l'imputato non è presente e non sussistono condizioni di impedimento, si procede alla dichiarazione di assenza consapevole. Questa opera in quattro casi: A) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie, B) se l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire, C) se il giudice ritiene altrimenti provato che l'imputato ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, D) se l'imputato è stato dichiarato latitante o si è volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
Verbale udienza preliminare
Il verbale dell’udienza preliminare viene redatto in forma riassuntiva e il giudice, se la parte lo richiede, dispone che lo stesso venga riprodotto in modalità fonografica o audiovisiva o a mezzo stenotipia.
Svolgimento dell'udienza preliminare
Durante l'udienza preliminare, prima di aprire la discussione, il G.U.P.:
- provvede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità (art. 420 c.p.p.);
- procede in assenza dell'imputato, se questi, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi (art. 420-bis c.p.p.);
- rinvia, anche d'ufficio, a una nuova udienza nel caso di assenza dell'imputato dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato (art. 420 ter c.p.p.);
- rinvia a una nuova udienza nel caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato (art. 420 ter c.p.p.).
Inoltre, l'art. 420 quater c.p.p. dispone che, "fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato".
Qualora tale notificazione non risulti possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
Modifica dell'imputazione
Durante l’udienza può accadere che il fatto contestato risulti diverso da come è stato descritto nell’imputazione. Può anche accadere che emerga un reato connesso o una circostanza aggravante. In questo caso il Pm può modificare l’imputazione e contestarla all’imputato. Se costui però non è presente in udienza la modifica dell’imputazione deve essere comunicata al difensore dell’imputato, per poterla contestare.
Se infine risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo, che non è stato indicato nella richiesta di rinvio a giudizio e per il quale si deve procedere d’ufficio, allora il giudice autorizza la contestazione a condizione che il PM ne faccia richiesta e l’imputato presti il proprio consenso.
Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice decide sulle richieste di ammissione di atti e documenti, ivi compresa la documentazione delle investigazioni difensive.
La discussione
Quindi il G.U.P dichiara aperta la discussione durante la quale il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.
L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.
Poi, nell'ordine, prendono la parola i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato per esporre le loro difese.
Il P.M. e i difensori possono replicare una sola volta, dopodiché formulano e illustrano le rispettive conclusioni (art. 421 c.p.p.).
Le indagini su iniziativa del giudice
Se il giudice dell'udienza preliminare ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, perché le indagini sono incomplete, pronuncia ordinanza con la quale indica al p.m. le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. A tal fine, è consentito al giudice indicare i temi di prova da sondare, con la possibilità anche di specificare i singoli atti di indagine, se necessari o utili. Successivamente si provvederà ad una nuova udienza preliminare.
Ai sensi dell'art. 422 c.p.p. è consentito al giudice compiere un'attività di integrazione probatoria in relazione alle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
Ai sensi del secondo comma della norma: "Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono".
Conclusione dell'udienza preliminare
A questo punto il G.U.P. può:
dichiarare chiusa la discussione se "ritiene di poter decidere allo stato degli atti" (art. 421 c.p.p.) pronunciando:
- sentenza di non luogo a procedere quando sussiste una causa di estinzione del reato, manca una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato, non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o non costituisce reato nonché "quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna" (art. 425 c.p.p.).
Il G.U.P. dà immediata lettura della sentenza in udienza e la deposita in cancelleria ove le parti possono estrarne copia. Contro la sentenza possono proporre ricorso in Cassazione il P.M., la parte civile e l'imputato, quest'ultimo tranne nei casi in cui sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (art. 428 c.p.p.). Qualora successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengano o si scoprano "nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio", il G.I.P., su richiesta del P.M., dispone la revoca della sentenza (art. 434 c.p.p.). Nella propria richiesta il P.M. indica le nuove fonti di prova e richiede il rinvio a giudizio "se queste sono già state acquisite" o la riapertura delle indagini se queste "sono ancora da acquisire" (art. 435 c.p.p.);
- decreto che dispone il giudizio quando sussistono a carico degli imputati elementi idonei a sostenere un'accusa in giudizio (art. 429 c.p.p.). In questo caso viene formato il fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) contenente quegli atti compiuti durante le indagini preliminari che siano utilizzabili dal giudice dibattimentale.
- indicare al P.M. ulteriori indagini da compiere qualora ritenga quelle svolte incomplete (art. 421 bis c.p.p.);
- "disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere" (art. 422 c.p.p.).
