La remissione della querela

Cos'è la remissione della querela, come si effettua, come avviene l'accettazione della remissione di querela.

La remissione della querela è l'atto con il quale il soggetto che ha sporto querela manifesta la volontà che l’autore non venga perseguito penalmente

Natura giuridica e caratteri

La remissione ha natura giuridica di atto di revoca della querela che, una volta accettato dal querelato, determina la cessazione dell'azione penale precedentemente iniziata e l'estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995). La remissione della querela opera, pertanto, come causa di estinzione del reato.

Ai sensi dell'art. 152, terzo comma, c.p., la remissione può essere effettuata in qualsiasi momento (in ogni stato e grado del procedimento), fino a quando non è intervenuta una sentenza di condanna, da intendersi come condanna definitiva (Cass. n. 21520/2002), salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

La remissione, inoltre, non può essere sottoposta a termini o a condizioni.

Legittimazione attiva

La remissione può essere presentata personalmente dal querelante o dal difensore munito di apposita procura speciale.

A seguito della sentenza n. 151/1975 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 156 c.p., inoltre, il diritto di remissione della querela, successivamente alla morte della persona offesa, può essere esercitato anche dagli eredi, allorché tutti siano d'accordo.

Remissione processuale ed extraprocessuale

Per l'art. 152, 2° comma, c.p., la remissione può essere sia processuale che extraprocessuale.

Remissione querela processuale

Nel primo caso, è fatta in sede di processo, nel corso del giudizio e va effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa alla querela (cfr. art. 340 c.p.p.).

Remissione querela extraprocessuale

La remissione extraprocessuale invece, ovvero quella resa al di fuori del processo, ex art. 152, 3° comma, c.p., può essere espressa o tacita; quest'ultima può essere desunta dall'adozione di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

In merito, la giurisprudenza ha sempre richiesto che la manifestazione di volontà del querelante di non voler proseguire l'azione penale emerga da "fatti univoci e non suscettibili di diversa interpretazione" (Cass. n. 7936/1983), escludendo generalmente gli atti di mera natura omissiva, come la mancata comparizione della persona offesa nel dibattimento (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 46088/2008; Cass. n. 46808/2005).

Tuttavia, per parte della giurisprudenza, l'assenza del querelante all'udienza può integrare gli estremi della remissione tacita, laddove lo stesso sia stato previamente ed espressamente avvisato che tale eventuale assenza possa essere interpretata come atto tacito di remissione della querela, "sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta" (Cass. n. 14063/2008).

In ogni caso, l'accertamento degli elementi e delle circostanze di fatto da cui può desumersi la volontà tacita di remissione della querela, laddove sorretto da motivazioni plausibili e scevro da errori di diritto, è rimesso alla valutazione insindacabile del giudice di merito (Cass. n. 20018/2008).

La Giurisprudenza di legittimità è arrivata ad ammettere come rappresenti una forma di remissione tacita della querela la condotta del querelante il quale non compaia personalmente all'udienza dibattimentale pur se espressamente avvertito e diffidato dal Giudice sul fatto che un'eventuale sua assenza potrebbe essere interpretata come manifestazione di volontà di non persistere nella querela proposta (ex multis Cass. sez. un. n. 31668/2016).

Le questioni su cui si è interrogata la giurisprudenza sono state, recentemente, sciolte in forza dell'introduzione, ad opera della riforma Cartabia, di due specifiche ipotesi di remissione tacita ai sensi dell'art. 152 c.p. Al comma 3, la norma indica, infatti, come forme di remissione tacita:

  • la mancata comparizione da parte del querelante, senza giustificato motivo, all'udienza alla quale è stato citato come testimone;
  • la partecipazione e conclusione con esito positivo del querelante ad un programma di giustizia riparativa.

Estensione degli effetti

Occorre a questo punto soffermarsi ad analizzare l'ipotesi in cui i querelati siano più di uno.

In tal caso la remissione per regola generale si estende a tutti loro anche quando essa sia stata fatta a favore di uno soltanto.

Resta eccezionale il caso in cui uno dei querelati abbia ricusato la remissione: in tale ipotesi, infatti, l'effetto estensivo non si produce.

Oltretutto bisogna segnalare una risalente sentenza che ha chiarito, già da diversi anni, che se è vero che la remissione di querela fatta a favore di un imputato si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato, non può tuttavia dirsi che essa si estende anche a coloro che hanno commesso altri reati che siano avvenuti contemporaneamente in danno della stessa persona e in violazione della stessa norma (cfr. Cass. 7 dicembre 1977).

L'accettazione della remissione di querela

Affinché la remissione della querela acquisti efficacia, determinando l'estinzione del reato, è necessario che la stessa sia accettata dal querelato, il quale potrebbe invece avere interesse a dimostrare la propria innocenza rispetto ai fatti posti a fondamento dell'imputazione.

Ex art. 155, 1° comma, c.p., infatti, "la remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata".

Analogamente alla dichiarazione di remissione, anche quella di accettazione, ove effettuata nel processo, deve rivestire le stesse forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

Per lungo tempo la giurisprudenza si è divisa circa l'ammissibilità di un'accettazione tacita della remissione di querela.

Ad esempio, con sentenza numero 15613/2009, la Cassazione ha affermato che la mancata comparizione dell'imputato all'udienza in cui il querelante rimette la querela non integra un'accettazione tacita, se non risulta che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione.

Con sentenza numero 2776/2010, invece, la stessa Corte ha affermato che nel procedimento dinanzi al giudice di pace non è indispensabile l'accettazione espressa del querelato ai fini dell'efficacia della remissione di querela, con la conseguenza che in assenza di altri elementi la contumacia può essere apprezzata come indice dell'assenza di volontà di coltivare il processo.

Sul contrasto sono intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza numero 27610/2011 hanno affermato che "l'omessa comparizione in udienza del querelato posto a conoscenza della remissione di querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, c.p., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato".

In effetti, il codice penale non parla in positivo di accettazione ma, in negativo di ricusa. L'articolo 155, infatti, afferma che "la remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata".

Con riferimento alla ricusa, peraltro, non sorge alcun dubbio circa la forma con la quale essa va manifestata, dato che la medesima norma prosegue chiarendo che "vi è ricusa tacita quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione", di fatto liberando l'imputato o l'indagato da vincoli formali.

Capacità di accettare la remissione

La remissione può essere accettata personalmente o a mezzo procuratore speciale: questa, infatti, è la regola generale sancita dall'articolo 340 del codice di rito.

Se però il querelato ha meno quattordici anni o sia interdetto per infermità mentale, l'accettazione va fatta dal suo legale rappresentante. Se invece egli ha compiuto i quattordici anni ma non ha ancora raggiunto la maggiore età o è inabilitato, è possibile l'accettazione personale della remissione, che comunque deve essere però approvata dal rappresentante.

In ogni caso, se il querelato è un minore o un infermo di mente e manca il rappresentante o questo si trovi con esso in conflitto di interessi, l'accettazione può essere fatta da un curatore speciale.

Le spese

In precedenza poste a carico del querelante, in seguito all'entrata in vigore della l. n. 205/1999, le spese del procedimento, in caso di remissione della querela, gravano sul querelato, salvo diverso accordo delle parti esplicitamente convenuto nell'atto di remissione stesso (cfr. art. 340, 4° comma, c.p.p.).

Esclusione ed estensione

L'istituto della remissione non opera nei confronti delle querele riguardanti i casi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni, che rimangono irrevocabili.

Al pari della querela, la remissione si caratterizza per avere effetto estensivo.

Secondo il disposto dell'art. 155, 2° comma, c.p., "la remissione fatta a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti", salvo che al soggetto che l'abbia ricusata verso il quale non produce effetto. 

Vedi anche: La querela - guida legale

Fac-simile remissione querela con pedissequa accettazione

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ________

Dichiarazione di remissione della querela

Procedimento n.______

Il sottoscritto ___________________ (indicare tutte le generalità della parte e l'eventuale domicilio eletto presso un difensore)

Premesso che:

In data _______________ ha sporto formale querela nei confronti di ________________ (indicare generalità) per il reato previsto e punito dall'art. _______.

È ora intenzione del sottoscritto rimettere la suddetta querela

Dichiara

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 340 del codice di procedura penale, di rimettere la querela sporta nei confronti di _______.

Spese a carico del querelato.

Data, città e firma del querelante

Dichiarazione di accettazione della remissione della querela

Il sottoscritto ____________ (indicare generalità del querelato) preso atto della dichiarazione di remissione della querela presentata da __________________

dichiara

di accettare la remissione della querela.

Data, città e firma del querelato ________