Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale e hanno inizio quando una notizia di reato perviene alla PG o al PM
- Il valore delle indagini preliminari
- Il giudice delle indagini preliminari
- Quanto durano le indagini preliminari
- Proroga delle indagini preliminari
- Termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari
- L'avviso di conclusione delle indagini preliminari
- Indagini preliminari e obbligo di segreto
- Proroga del segreto
- Gli atti conoscibili dall'indagato
Il valore delle indagini preliminari
Le indagini preliminari perseguono molteplici finalità.
La principale funzione, dipinta dall'art. 326 c.p.p., è quella di valutare se procedere o meno all'esercizio dell'azione penale.
Per questo le indagini preliminare non hanno di per sé valore probatorio. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi in cui si proceda con l'incidente probatorio (e, quindi, con l'assunzione di mezzi di prova prima del dibattimento) e dagli atti irripetibili compiuti nel corso delle indagini preliminari tanto dall'accusa quanto dalla difesa.Tutti gli altri atti si limitano ad entrare a far parte del fascicolo delle parti.
Tuttavia, le indagini preliminari, non sono esclusivamente orientate all'avvio del processo penale. Le stesse consentono, infatti, al pubblico ministero di acquisire gli elementi necessari per pervenire all'adozione di provvedimenti adottati in questa fase, quali misure cautelari, autorizzazioni alle intercettazioni, decisione finale in merito alla richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio.
Il giudice delle indagini preliminari
Mentre lo svolgimento delle indagini preliminari è affidato alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero, le decisioni in merito a determinati aspetti procedurali spettano al giudice delle indagini preliminari. Il suo intervento, in particolare, risulta necessario soltanto in presenza di una richiesta di parte e nei casi previsti dalla legge.
Ad esempio, il giudice delle indagini preliminari procede alla convalida dell'arresto e del fermo, all'emissione di provvedimenti cautelari e all'autorizzazione delle intercettazioni. La cognizione del giudice, di questa fase, è limitata agli elementi acquisiti fino a quel momento e non assume una portata piena e completa come nella fase del dibattimento.
Quanto durano le indagini preliminari
Le indagini preliminari, disciplinate dagli articoli 326 e seguenti del codice di procedura penale, sono sottoposte a limiti di durata ben precisi, fissati dall'articolo 405 c.p.p.
I termini di svolgimento delle indagini preliminari sono stati modificati dalla riforma Cartabia n. 150 del 2022, nell'intento di garantire uno svolgimento più celere ed efficace delle indagini preliminari.
Anzitutto, l'art. 405 c.p.p. precisa che il termine per le indagini nei confronti di un indagato inizia a decorrere dal momento in cui il nome dello stesso viene iscritto nel registro delle notizie di reato.
Il termine previsto, così come modificato dalla recente riforma, è di un anno per i delitti e di sei mesi per le contravvenzioni. Se si procede per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2 c.p.p., il termine è di un anno e sei mesi.
Gli atti compiuti al di fuori di questi termini non sono utilizzabili.
Proroga delle indagini preliminari
Anche i presupposti della proroga delle indagini sono stati ridefiniti dalla riforma Cartabia.
L'art. 406, comma 2 c.p.p., infatti, prevede che la proroga può essere chiesta al giudice, in presenza di indagini complesse, una volta scaduti i termini, per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi. La richiesta di proroga deve contenere l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga.
Il codice prevede un procedimento di proroga speciale nel caso in cui le indagini si riferiscano a reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, o delitti in materia di terrorismo o concernenti violenza sessuale e pedofilia. In questi casi il giudice decide sulla richiesta avanzata dal P.M. de plano, senza contraddittorio e senza udienza.
Nelle altre ipotesi invece, il giudice provvede a notificare la richiesta all'indagato e alla persona offesa che nella notizia di reato abbia acconsentito di essere informata. Costoro possono, entro cinque giorni dalla notificazione, presentare memorie scritte. Il giudice deve poi decidere entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. Se egli ritiene di accogliere la richiesta, emette de plano, il provvedimento di proroga, altrimenti fissa un'udienza e ne fa dare avviso al P.M., all'indagato e alla persona offesa. Se la richiesta viene respinta, il P.M. deve formulare l'imputazione o chiedere l'archiviazione.
Termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari
In ogni caso, il codice indica i termini massimi di svolgimento delle indagini preliminari (comprensivi di proroga).
Il termine ordinario per i delitti è di un anno e sei mesi, mentre per le contravvenzioni è di sei mesi.
Il termine di due anni è, invece, previsto nei casi indicati dal comma 2 dell'art. 407 c.p.p., ossia:
"a) i delitti appresso indicati:
- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
- 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- 7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600 600 bis, comma 1, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- 7-ter) delitti previsti dagli articoli 615 ter, 615 quater, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quater 1 e 635 quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371."
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari
Prima della scadenza del termine fissato per la conclusione delle indagini preliminari, il P.M. che decida di esercitare l'azione penale fa notificare all'indagato, al suo difensore e, in alcuni casi, alla persona offesa o al suo difensore l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
Si tratta di un passaggio funzionale a permettere all'interessato di apprestare un'idonea difesa; l'avviso, infatti, contiene:
- la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede,
- la sommaria enunciazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto,
- l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia,
- l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine (che andranno svolte entro trenta giorni, prorogabili al massimo una volta e sino a massimo sessanta giorni), nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio e l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Indagini preliminari e obbligo di segreto
Tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, così come le richieste del P.M. di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che li autorizzano sono coperti da segreto.
Il segreto perdura sino a che l'imputato non possa avere conoscenza delle predette informazioni e al massimo sino alla chiusura delle indagini preliminari, sebbene, laddove ciò si renda necessario per la prosecuzione delle indagini, il P.M. possa consentire con decreto la pubblicazione di singoli atti o di una loro parte.
Proroga del segreto
Anche quando gli atti delle indagini preliminari non sono più coperti da segreto, è comunque possibile che il pubblico ministero disponga, con decreto, l'obbligo del segreto per singoli atti o il divieto di pubblicarne il contenuto o di rendere note notizie specifiche relative a determinate operazioni.
Gli atti conoscibili dall'indagato
Ai fini di garantire all'indagato le facoltà di difesa, il codice consente allo stesso o al suo difensore di avere conoscenza di alcuni atti di indagine.
In primo luogo, l'art. 364 c.p.p. indica gli "atti garantiti", ossia quelli cui il difensore ha il diritto di assistere, previo avviso da darsi entro 24 ore dal compimento dell'atto. Tali atti sono: l'interrogatorio, l'ispezione, l'individuazione di persone, il confronto e l'ispezione cui deve partecipare l'indagato. Anche nel caso di compimento dell'atto prima del termine, per ragioni di efficienza delle indagini, l'avviso deve essere tempestivamente comunicato al difensore.
In secondo luogo, l'art. 365 c.p.p., indica gli "atti a sorpresa", ossia quelli al quale in difensore ha il diritto di assistere senza avere però l'obbligo di essere informato. Tra questi rientrano le perquisizioni e i sequestri.
Per entrambe le categorie di atti citati (garantiti e a sorpresa) è previsto il deposito del verbale a prescindere dalla partecipazione del difensore.
