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Le impugnazioni nel processo penale

Guida di procedura penale
Le impugnazioni nel processo penale si reggono su un principio cardine: il divieto di riformatio in pejus della sentenza, quando a impugnare è l'imputato. 

Impugnazioni nel processo penale: la disciplina

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L'art. 568 c.p.p. detta le regole generali in materia di impugnazioni.

La norma in esame prevede innanzitutto che sia la legge a stabilire i casi in cui è possibile impugnare un provvedimento del giudice e il mezzo attraverso il quale promuovere l'impugnazione.

Stabilisce inoltre che "sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze", fatta eccezione per quelle sulla competenza, che possono determinare un conflitto di giurisdizione o di competenza (art. 568 co. 2 c.p.p.). 

L'impugnazione può essere proposta solo dal soggetto al quale la legge espressamente riconosce tale diritto, purché vi abbia un interesse e, quando non vi è distinzione tra le diverse parti, il diritto di impugnazione compete a tutte. 

Quali sono i mezzi di impugnazione

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I mezzi di impugnazione si distinguono in:

  • ordinari, ovvero esperibili prima che il provvedimento sia passato in giudicato (appello e straordinari, ovvero esperibili contro un provvedimento passato in giudicato (revisione e revoca della sentenza di non luogo a procedere).

Anche l'opposizione al decreto penale di condanna rientra tra i mezzi di impugnazione.

Forma e proposizione dell'impugnazione

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Per quanto attiene la forma, l'art. 581 c.p.p. richiede che l'impugnazione sia proposta con atto scritto in cui siano "indicati" il provvedimento impugnato, la data del provvedimento, e il giudice e enunciati: 

  • i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
  • le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
  • le richieste, anche istruttorie;
  • i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'impugnazione va presentata, a norma dell'art. 582 c.p.p., personalmente o a mezzo di un incaricato presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

L'art. 583 c.p.p., tuttavia, prevede per parti e i difensori la facoltà di proporla anche mediante telegramma o atto da spedire a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Dopodichè a cura di quest'ultima l'impugnazione viene comunicata al PM e notificata alle parti private senza ritardo (art. 584 c.p.p.). 

Termini per proporre impugnazione

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Il termine per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 585 c.p.p. è di:

  • quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e per quelli che vengono pubblicati in udienza con la lettura del dispositivo (art. 544 co. 1 c.pp);
  • trenta giorni, per i provvedimenti resi in udienza ma per i quali alla redazione dei motivi si provvede non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia (art. 544 co. 2 c.p.p.);
  • quarantacinque giorni, quando, nel caso di particolare complessità della motivazione, la stesura della stessa può avvenire entro il termine di novanta giorni dalla pronuncia (art. 544 co. 3 c.p.p.).

L'art. 585 co. 2 c.p.p. prevede inoltre il momento a partire dal quale detti termini iniziano a decorrere, precisando, all'ultimo comma, che si tratta di termini previsti a pena di decadenza. 

Durante la pendenza dei termini per proporre impugnazione l'esecutività della sentenza è sospesa fino all'esito del gravame. 

Soggetti che possono proporre impugnazione

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Possono proporre l'impugnazione:

  • il PM (art. 570 c.p.p.);
  • l'imputato (art. 571 c.p.p.);
  • la parte civile, la persona offesa (anche quando non costituita parte civile) e gli enti le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p, presentando una richiesta motivata al PM "di proporre impugnazione ad ogni effetto penale (art. 572 c.p.p.);
  • il responsabile civile "contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali" e inoltre contro "le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali" (art. 575 c.p.p);
  • la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, nel caso in cui sia stata condannata (art. 575 co. 2 c.p.p);
  • la parte civile e il querelante condannato alle spese e ai danni "contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio", inoltre, "contro la sentenza pronunciata a norma dell'art 442 c.p.p. (decisione nel giudizio abbreviato) quando ha acconsentito alla abbreviazione del rito".

Rinuncia al gravame proposto

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La rinuncia all'impugnazione va presentata mediante dichiarazione ad uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti per la presentazione dell'impugnazione stessa (art. 589 c.p.p.). Si parla in proposito di rinuncia espressa.

Si ha, invece, rinuncia tacita nel caso in cui le parti fanno decorrere i termini previsti dalla legge per impugnare il provvedimento. 

Inammissibilità appello

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Si specifica altresì, per ragioni di completezza espositiva, come la giurisprudenza di legittimità abbia ammesso recentemente che l'appello, così come l'eventuale ricorso per cassazione, debba ritenersi inammissibile per difetto di specificità dei motivi laddove non siano enunciati e argomentati, expressis verbis, i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, sempre rammentando che l'onere cennato rimane a carico dell'impugnante, ed è direttamente proporzionale alla specificità con cui le suddette argomentazioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 8825/2017).

Data: 24 maggio 2021