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La discussione nel processo penale

Quando si parla di "discussione" nel processo penale si vuol fare riferimento all'arringa delle parti, con la quale si conclude la fase dibattimentale.
Guida di procedura penale

La discussione

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La discussione, che segue la chiusura dell'istruzione probatoria e precede la deliberazione della sentenza, rappresenta il momento in cui il Pubblico Ministero e i difensori delle parti (imputato e parti civili) formulano le rispettive conclusioni e richieste al Giudice, tenendo conto di quanto emerso durante il dibattimento (si veda la guida: Il dibattimento).

Ordine degli interventi

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Lo svolgimento della discussione è dettagliatamente regolato dall'articolo 523 del codice di procedura penale.

Tale norma chiarisce che il  primo a prendere la parola è il Pubblico Ministero, al quale seguono gli avvocati della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. L'ultimo a prendere la parola è il difensore dell'imputato, che ha la possibilità, in questo modo, di contestare le argomentazioni conclusive di chi lo ha preceduto.

L'arringa finale è infatti particolarmente impegnativa per il difensore dell'imputato. Il suo compito è quello di fornire al Giudice non la verità oggettiva, ma una versione dei fatti più credibile rispetto a quella descritta dal Pubblico Ministero e dai legali delle parti. Egli deve essere in grado di estrarre dal materiale di causa solo gli elementi capaci di avvalorare la sua tesi.

L'articolo 523 precisa anche che la parte civile deve presentare delle conclusioni scritte nelle quali va determinato anche l'ammontare dell'eventuale danno del quale ha chiesto il risarcimento.

Repliche

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La discussione è diretta dal presidente, chiamato ad impedire divagazioni, ripetizioni e interruzioni.

In ogni caso sia il Pubblico Ministero che i difensori delle parti private hanno la possibilità di replicare a quanto argomentato dagli altri. La replica, però, è possibile una sola volta. Essa, inoltre, va contenuta nei limiti di quanto strettamente necessario per confutare gli argomenti degli avversari.

Il codice di rito fa comunque salvo il diritto di dare la parola per ultimi, se la domandano, all'imputato e al suo difensore, a pena di nullità.

Nuove prove

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In generale, l'assunzione di nuove prove non è motivo idoneo a interrompere la discussione.

Resta salvo il caso di assoluta necessità, al verificarsi del quale il giudice può procedere all'assunzione anche di ufficio.

Come svolgere una buona arringa

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Un'ottima regola, per non arrivare impreparati al momento della discussione, consiste nel predisporre una bozza scritta cercando di anticipare e immaginare ciò che diranno le altre parti. La bozza naturalmente dove essere corretta in tempo reale, se al termine delle precedenti discussioni sono emerse nuove questioni da contestare. 

Nell'elaborazione della discussione, il legale dell'imputato deve mettere in risalto solo gli elementi probatori favorevoli al proprio assistito, evitando sapientemente qualsiasi riferimento a tutto ciò che di negativo è emerso nei suoi confronti durante il procedimento.

Un altro utile suggerimento? Mai attaccare le vittime del reato. Il Giudice nutre sempre una naturale "simpatia" nei loro confronti. Una simile strategia inoltre potrebbe far pensare che il difensore non abbia valide argomentazioni difensive a favore dell'imputato.

La conoscenza e l'uso della retorica inoltre dovrebbero far parte del bagaglio culturale di ogni avvocato. Aristotele costruiva i propri discorsi seguendo schemi ben precisi e utilizzando, per dare maggiore incisività alle sue tesi, la tecnica dei "luoghi", che potevano essere comuni (punti di vista accettati dalla generalità) e propri (conoscenze scientifiche tipiche di un determinato campo del sapere). 

Alla categoria dei luoghi propri appartenevano delle sotto categorie, impiegate per dare forza al discorso: quantità, essenza, esistente, possibile, probabile, persona. L'abilità consiste nel mettere in risalto i "luoghi" più importanti per avvalorare la propria teoria, tralasciando quelli meno rilevanti.

Individuati i fatti sui quali concentrare l'attenzione nell'organizzare l'arringa, si passa alla struttura logica e all'esposizione orale della stessa composta da: esordio, narrazione, argomentazione ed epilogo. Il tutto nel rispetto dei principi generali della chiarezza, della sintesi, della pertinenza, della coerenza e della logica.

Giurisprudenza

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Ecco alcune sentenze rilevanti relative allo svolgimento della discussione finale:

Cassazione n. 16677/2021

La facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché essi si riferiscano all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con le norme dettate dall'art. 523 c.p.p., che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma 6 di tale articolo, in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove. Ne consegue che, in detta fase, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve considerarsi insussistente la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede. 

Cassazione n. 48311/2012

I provvedimenti del giudice per la direzione della discussione sono adottati senza formalità, ai sensi dell'art. 470 c.p.p., e nei confronti degli stessi non sono, di conseguenza, ipotizzabili le cause di nullità di ordine generale previste dalla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., né tanto meno essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati.

Cassazione n. 35457/2010

La nullità per la violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al difensore (art. 523 comma 5), rientra tra le nullità relative prima della chiusura del dibattimento e va eccepita immediatamente. 

Cassazione n. 44524/2008

L'acquisizione documentale, a richiesta di parte, nel corso della discussione dibattimentale obbliga alla rinnovazione della discussione, a pena di nullità d'ordine generale, anche della sentenza. 

Cassazione n. 11124/1997

L'inosservanza della norma di cui all'art. 523 n. 2 del c.p.p., per omessa determinazione, nelle conclusioni scritte della parte civile, dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non produce alcuna nullità né impedisce al giudice di pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danni. Ed invero, unica condizione essenziale, dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte, o rimessa alla prudente valutazione del giudice.

Cassazione n. 1708/1994

La facoltà dell'imputato, sancita dall'art. 494 comma 1 c.p.p., di "rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione", va coordinata  con le norme dettate dall'art. 523, che disciplina lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma 6 di detto articolo, in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dalla assoluta necessità di assunzione di nuove prove. Ne consegue che, in detta fase, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve considerarsi inoperante la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni. 

Data: 18 maggio 2021