Il vizio di mente del soggetto autore del reato è una situazione che, a seconda della sua intensità, può operare ai fini dell'esclusione dell'imputabilità ovvero sul piano della diminuzione del trattamento sanzionatorio.
Disciplina del vizio di mente nel codice civile
Gli artt. 88 e 89 c.p. dettano una disciplina composta per il vizio di mente, affermando che “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere" (art.88 c.p.) mentre “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita".
Da queste norme si evince che la presunzione d’imputabilità prevista dal legislatore trova una deroga in caso il soggetto, al momento della commissione dell’illecito, sia gravato da un’alterazione mentale tale da ingenerare uno stato patologico di incapacità totale di intendere o di volere (quindi dell’una o dell’altra, non necessariamente di entrambe).
Il successivo articolo 89 c.p. prevede poi “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita".
Il vizio totale e il vizio parziale di mente
La disciplina dell’imputabilità si differenzia, pertanto, in relazione alla differenza quantitativa tra i due vizi mentali:
- se l’infermità è di portata tale da sopprimere completamente la capacità di intendere e di volere del soggetto, egli sarà non imputabile;
- diversamente, la seminfermità di mente, tale da far scemare grandemente al momento del reato la capacità di intendere e di volere senza eliminarla del tutto, determina la piena imputabilità e il suo status potrà valere da attenuante.
Si dovrà ovviamente, in ambo i casi, dimostrare il nesso eziologico sussistente tra il vizio mentale e lo specifico fatto di reato commesso.
Che cosa si intende per vizio di mente
Il vizio di mente rilevante ai fini della suddetta disciplina deve promanare da una condizione di infermità.
Il concetto di infermità è stato nel tempo adattato dalla giurisprudenza ad una definizione estensiva, tale da ricomprendere non solo malattie di natura psichica ma anche di natura fisica, pur se a carattere transitorio. Inoltre, la giurisprudenza maggioritaria è arrivata a conferire rilevanza anche agli stati psicologici dell'individuo, quali disturbi della personalità, purché tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere dello stesso.
Il presupposto dell'infermità, pertanto, attualmente risulta soddisfatto anche in presenza di una condizione meno grave rispetto a quella patologica-biologica che alteri le condizioni neuro-celebrali del soggetto agente.
L’art. 90 c.p. stabilisce che “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità".
La rilevanza scusante degli stati emotivi o passionali è comunque ammessa in presenza di due condizioni essenziali:
lo stato di coinvolgimento emozionale si manifesti in una personalità già debole;
lo stato emotivo o passionale assuma, per particolari caratteristiche, significato e valore di infermità, sia pure a carattere transitorio.
