Pene sostitutive e misure alternative alla detenzione

Vediamo quali sono le pene sostitutive delle pene detentive di breve durata e le misure alternative alla detenzione previste dal nostro ordinamento.

Al fine di realizzare concretamente la funzione rieducativa delle pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione, il legislatore ha introdotto ed incrementato nel tempo le pene sostitutive alle misure detentive brevi e le misure alternative alla detenzione

Pene sostitutive

Per pene sostitutive si intendono le misure sanzionatorie volte a prendere il posto delle pene detentive brevi. Queste sono state dapprima introdotte dalla legge n. 689/1981, per poi essere recentemente rideterminate ed incrementate nel loro spazio applicativo dalla legge n. 150/2022.

La ratio sottesa all'istituzione di questo nuova sistema sanzionatorio si fonda sull'inadeguatezza delle pene detentive brevi rispetto al fine rieducativo del reo. Nella maggior parte dei casi si osserva, infatti, che la misura intramuraria di breve durata non sia in grado di garantire una risocializzazione del condannato, distaccandolo ancora di più dal contesto sociale e portandolo a conoscere in carcere nuove realtà criminali.

Per tale ragione le pene sostitutive, al contrario delle misure alternative alla detenzione, possono essere già applicate con la sentenza di condanna, ossia prima che abbia inizio l'esecuzione della pena a carattere repressivo. Viene così valorizzato il carattere non-desocializzate delle pene sostitutive, cui in tempi recenti attraverso la riforma Cartabia, si è cercato di coniugare anche la complementare funzione di risocializzazione del condannato. 

Sistema originario delle pene sostitutive

L'originaria impostazione normativa costituita ad opera della legge n. 689/1981 prevedeva l'inserimento di tre diverse tipologie di pene sostitutive. Si trattava in particolare delle semidetenzione, libertà contrallata e pena pecuniaria.

La semidetenzione era la misura sostitutiva della pena detentiva fino a un anno e comportava che il condannato dovesse trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti penitenziari, il divieto di detenere a qualsiasi titolo arma da fuoco, la sospensione della patente di guida ecc.

La libertà controllata era la misura sostitutiva per le pene detentive fino a sei mesi e comportava il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (salvo i casi di studio e/o lavoro), obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno negli uffici di pubblica sicurezza ecc.

La pena pecuniaria era invece la sanzione sostitutiva delle pene detentive fino a tre mesi.

Per la sostituzione occorreva, inoltre, che il colpevole si trovasse in una particolare condizione soggettiva e che ci fosse il fondato motivo per ritenere che lo stesso si sarebbe astenuto per il futuro dal commettere altri reati.

Tra le altre cose, l'articolo 59 della legge n. 689/1981 stabiliva che la pena pecuniaria non era ammessa per i rei che erano stati condannati a tre anni di reclusione e avevano commesso il reato nei cinque anni dalla precedente condanna e per quanti erano stati condannati due volte per reati della stessa indole.

Sistema delle pene sostitutive successivo alla riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha rinnovato il sistema delle pene sostitutive formulato dalla precedente legge, nell'obiettivo di garantire maggiore centralità a questi strumenti sanzionatori. In particolare è stata espunta la pena della libertà controllata, mentre le altre due sanzioni della semidetenzione e della pena pecuniaria sono state ridenominate. La legge ha, inoltre, introdotto altre due pene sostitutive: la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o case famiglia protette per almeno dodici ore al giorno, avuto riguardo alle esigenze familiari, di studio o di formazione professionale.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, invece, prevede la prestazione da parte del reo di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso gli enti pubblici territoriali, per un tempo non inferiore a sei ore e non superiore a quindici ore di lavoro settimanale da eseguire con modalità e tempi che non pregiudichino esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute.

Il nuovo sistema sanzionatorio risulta attualmente condensato nel nuovo articolo 20-bis c.p. il quale individua le seguenti pene sostitutive:

  • la semilibertà sostitutiva, applicabile in caso di condanna alla reclusione o all'arresto fino a quattro anni;
  • la detenzione domiciliare sostitutiva, applicabile in caso di condanna all'arresto o alla reclusione fino a quattro anni;
  • il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, applicabile in caso di condanna alla reclusione o all'arresto fino a tre anni;
  • la pena pecuniaria sostitutiva, applicabile in caso di condanna alla reclusiono o all'arresto non superiore ad un anno.

Misure alternative alla detenzione

Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dalla legge n. 354/1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario al fine di valorizzare la funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione, incentivando la risocializzazione del reo.

Le misure alternative previste ab origine erano: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la liberazione anticipata. A queste la legge n. 199/2010 ha aggiunto l'affidamento per i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti e la detenzione domiciliare. Successivamente la legge 199/2010 ha introdotto l'istituto dell'esecuzione presso il domicilio per pene detentive non superiori ad un anno.

Infine la disciplina delle misure alternative è stata riformata dal Decreto Carceri che, per fornire una risposta al problema del sovraffollamento carcerario ha previsto misure dirette ad incidere sui flussi carcerari e rafforzato opportunità di trattamenti alternativi per i detenuti meno pericolosi.

Vediamo quali sono le principali misure alternative.

Affidamento in prova al servizio sociale

L'articolo 47 della legge n. 54/1975 prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni può essere affidato in prova al Servizio sociale fuori dall'Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

La norma citata al secondo capoverso prevede che il provvedimento di affidamento in prova può essere adottato sulla base degli esiti dell'osservazione della personalità, condotta del reo anche mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna. La legge n. 10 del 2014 ha esteso il campo di applicazione dell'istituto stabilendo che "l'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2"

Una particolare forma di tale misura è l'affidamento in prova per tossicodipendenti o alcoldipendenti

Se quindi, la pena detentiva viene inflitta nel limite di quattro anni e deve essere eseguita nei confronti di soggetti dipendenti da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, che abbiano in corso un programma di recupero o che hanno intenzione di prendervi parte, gli interessati possono chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione di tale misura.

La misura è revocata se il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della prova.

La semilibertà

La semilibertà è regolata dall'articolo 48 della legge sull'ordinamento penitenziario che prevede che il detenuto condannato a pena detentiva, in presenza di determinati requisiti, può trascorrere parte del giorno fuori dal carcere e partecipare alle attività lavorative e istruttive.

L'articolo 50 indica tre distinte fattispecie in relazione alla quali può essere applicata la semilibertà:

  • come pena sostitutiva di pene detentive brevi;
  • come strumento funzionale alla risocializzazione progressiva nei confronti di condannati a pene medio-lunghe;
  • come pena surrogativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.  

Liberazione anticipata

La liberazione anticipata, in forza dell'articolo 54, è concessa al detenuto che prova di aver partecipato attivamente nell'opera di rieducazione. In particolare, egli può ottenere la riduzione di 45 giorni per ogni semestre di pena detentiva effettivamente scontata.

La citata misura alternativa può essere applicata anche al condannato all'ergastolo.

La detenzione domiciliare

Tra le misure alternative alla detenzione riveste una particolare importanza la detenzione domiciliare.

A disciplinarla è l'articolo 47 ter della legge n. 54/1975, che prevede innanzitutto che il detenuto condannato alla pena della reclusione non superiore a quattro anni e all'arresto, può ottenere di scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, se si tratta di:

  • donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente;

  • padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore a dieci anni con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

  • persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

  • persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

  • persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

E' prevista la revoca di tale misura sia quando il comportamento del soggetto ne rende impossibile la prosecuzione sia quando vengono a cessare le condizioni previste dalla norma.

La detenzione domiciliare sostituisce sempre (tranne per reati particolarmente efferati) la pena detentiva per quanti abbiano compiuto i settant'anni e non siano stati giudicati delinquenti abituali, di professione o per tendenza e che non siano stati mai condannati con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p. (recidiva).

Infine, la detenzione domiciliare è applicabile anche per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di una pena maggiore e ciò quando non ricorrono i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il reo commetta nuovamente altri reati. 

Tale previsione non si applica ai condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata e ai condannati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario (divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).