Imposta successioni e donazioni

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Imposta di successione e donazione dopo la riforma 2025: aliquote, franchigie per beneficiario, autoliquidazione con F24, pagamento a rate, coacervo ed esenzione per aziende e partecipazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni colpisce i trasferimenti di beni e diritti a causa di morte o per donazione. Dal 1° gennaio 2025, con il D.Lgs. 139/2024, l'imposta di successione è in autoliquidazione, aliquote e franchigie sono nel Testo unico e le regole su rate, esenzioni e coacervo sono cambiate: ecco cosa si paga, come si calcola e come si versa.

Che cos'è l'imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni interessa il trasferimento della proprietà di beni mobili e di beni immobili o di altri diritti in seguito alla morte del titolare. Essi vengono trasferiti agli eredi sulla base delle norme della successione legittima o in funzione di quel che è stato stabilito nel testamento. 

L'imposta sulle donazioni, invece, interessa il trasferimento della proprietà di beni mobili e di beni immobili o di altri diritti tra persone ancora in vita.

Entrambe le imposte sono disciplinate dal Testo unico delle successioni e donazioni (TUS, D.Lgs. 346/1990), profondamente riformato dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dalle successioni aperte e dagli atti stipulati dal 1° gennaio 2025: aliquote e franchigie sono state riportate nel testo unico, l'imposta di successione è passata in autoliquidazione ed è stato abolito il coacervo successorio. Il riordino in un Testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) è stato invece rinviato al 1° gennaio 2027 dal decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025).

Come si calcola l'imposta sulle successioni e donazioni

Il calcolo dell'imposta sulle successioni e donazioni si basa su tre aliquote (4%, 6% e 8%), graduate in base al rapporto di parentela tra chi trasferisce e chi riceve, e su alcune franchigie, cioè soglie di valore al di sotto delle quali l'imposta non è dovuta. Aliquote e franchigie, in origine fissate dal D.L. 262/2006, sono oggi contenute nell'art. 7 del TUS per le successioni e nell'art. 56 del TUS per le donazioni e gli altri trasferimenti a titolo gratuito. La franchigia spetta a ciascun beneficiario e si calcola sulla sua quota, non sull'intero patrimonio trasferito.

In particolare:

  • per il coniuge e per i parenti in linea retta - cioè i genitori, i figli e, in generale, i discendenti e gli ascendenti - l'aliquota è pari al 4%, con franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario;
  • per i fratelli e le sorelle l'aliquota è pari al 6%, con franchigia di 100mila euro per ciascun beneficiario;
  • per tutti gli altri parenti fino al quarto grado, per gli affini in linea retta e per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è sempre pari al 6%, ma senza franchigia;
  • per tutti gli altri soggetti, infine, l'aliquota è all'8% senza franchigia.

Quando il beneficiario è una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, la franchigia sale a un milione e mezzo di euro, qualunque sia il grado di parentela. Se nell'eredità o nella donazione ci sono immobili, si aggiungono l'imposta ipotecaria (2%) e l'imposta catastale (1%), che nel caso della successione gli eredi versano con il modello F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Le imposte ipotecaria e catastale scendono alla misura fissa di 200 euro ciascuna se almeno uno degli eredi (o il donatario) può beneficiare delle agevolazioni per la prima casa.

Come si versa l'imposta sulle successioni e donazioni

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l'imposta di successione è in autoliquidazione: la calcolano e la versano direttamente gli eredi, sulla base della dichiarazione di successione, con modello F24 (codice tributo 1539), entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, cioè di regola entro quindici mesi dal decesso. L'Agenzia delle Entrate controlla poi la correttezza del calcolo e, se risulta una maggiore imposta, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla dichiarazione, da pagare entro sessanta giorni. Il vecchio sistema, con la liquidazione da parte dell'ufficio e il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso, resta in vigore solo per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024.

Il pagamento può essere dilazionato chiedendolo nella stessa dichiarazione di successione (art. 38 TUS): si versa subito almeno il 20% dell'imposta entro il termine ordinario e il resto in otto rate trimestrali oppure, per importi superiori a 20mila euro, in un massimo di dodici rate trimestrali, con gli interessi. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro. Se la quota iniziale o una rata non viene pagata nei termini, la dilazione decade e il residuo è iscritto a ruolo con sanzioni e interessi, salvi i casi di lieve inadempimento. Per i dettagli si veda la guida sull'imposta di successione.

L'imposta sulle donazioni segue una strada diversa: la donazione diretta richiede, a pena di nullità, l'atto pubblico davanti a un notaio (art. 782 c.c.), tranne la donazione di modico valore di beni mobili, che è valida con la semplice consegna (art. 783 c.c.); regole proprie valgono poi per le liberalità indirette. Il notaio registra l'atto telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate e versa in quella sede l'imposta di donazione, se dovuta, insieme all'imposta di bollo e alle tasse ipotecarie; se la donazione ha per oggetto immobili si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale, nella misura del 2% e dell'1% o di 200 euro ciascuna in presenza dei requisiti prima casa. Per le donazioni resta in vigore il coacervo donativo (art. 57 TUS): per verificare se la franchigia è superata, al valore della nuova donazione si aggiunge, ai soli fini della franchigia, il valore attuale delle precedenti donazioni dello stesso donante allo stesso beneficiario, salve le esclusioni previste dalla legge. Il D.Lgs. 139/2024 ha inoltre chiarito che le donazioni indirette sono tassate quando risultano da atti presentati per la registrazione, quando vengono dichiarate dal contribuente nell'ambito di un procedimento di accertamento tributario oppure quando l'interessato sceglie di registrarle volontariamente (art. 56-bis TUS), e ha esteso espressamente l'imposta ai trasferimenti tramite trust.

Asse ereditario

Si parla di attivo ereditario per indicare l'insieme dei beni che costituiscono l'oggetto della successione: in altre parole, esso corrisponde al patrimonio che cade in eredità, e può comprendere le azioni di società, i beni immobili, le partecipazioni in società, i beni mobili, i gioielli, i soldi e la mobilia. 

Non rientrano nell'attivo ereditario, invece, i veicoli che sono iscritti presso il Pubblico Registro Automobilistico, i titoli del debito pubblico, fra cui i BOT e i CCT, e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, compresi i titoli di analoga natura emessi dagli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (art. 12 TUS). L'imposta sulle successioni, in ogni caso, non si applica sull'attivo ereditario, ma sull'asse ereditario, che è la differenza tra l'attivo e il passivo ereditario; quest'ultimo comprende i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e le spese mediche e funerarie, ma solo alle condizioni fissate dagli artt. 20 e seguenti del TUS. I debiti, in particolare, devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo; per i debiti cambiari e per quelli verso banche e altri intermediari finanziari sono richieste le specifiche forme di documentazione previste dall'art. 23 del TUS, mentre i debiti verso lo Stato, gli enti territoriali e gli enti previdenziali sono deducibili se esistenti alla stessa data. Le spese mediche e chirurgiche degli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi e le spese funerarie sono deducibili se documentate da regolari quietanze, queste ultime entro il limite di 1.032,91 euro.

Per le successioni aperte dal 2025 le donazioni ricevute in vita dal defunto non si sommano più all'eredità ai fini della franchigia: il D.Lgs. 139/2024 ha abrogato il cosiddetto coacervo successorio.

L'imposta sulle successioni e donazioni per le aziende

Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del TUS come riscritto dal D.Lgs. 139/2024, i trasferimenti, per successione o donazione, di aziende, rami d'azienda, quote sociali e azioni a favore del coniuge e dei discendenti. Per le aziende e i rami d'azienda la condizione è che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'impresa per almeno cinque anni dal trasferimento. Per le partecipazioni in società di capitali l'esenzione spetta solo se con il trasferimento si acquisisce o si integra il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., e il controllo va mantenuto per cinque anni; per le altre quote sociali basta conservarne la titolarità per lo stesso periodo. In ogni caso i beneficiari devono dichiarare l'impegno nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. In caso di violazione si perde l'esenzione e sono dovuti l'imposta, la sanzione e gli interessi. Sulle sanzioni per dichiarazione omessa, tardiva o infedele si veda la guida Tasse ed imposte in materia di successioni.