Fallimento delle Società
Guida Legale Completa e Dettagliata sulla Liquidazione Giudiziale delle Società secondo il CCII (D.Lgs. 14/2019) e il D.Lgs. 136/2024 — Anno 2024
INTRODUZIONE
La liquidazione giudiziale delle società rappresenta uno degli strumenti più rilevanti nel diritto fallimentare e societario italiano, in particolare alla luce delle recenti riforme normative introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) con il D.Lgs. 14/2019 e dal D.Lgs. 136/2024. Questa guida si propone di offrire un’analisi completa e dettagliata di tale istituto, analizzando gli aspetti principali, i presupposti, le modalità operative, le conseguenze e le novità normative più recenti, con un approccio rigoroso e aggiornato alla normativa vigente nel 2024.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il
CCII (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto un quadro normativo unitario e innovativo per la gestione delle crisi d’impresa e delle insolvenze, estendendo la disciplina a diverse tipologie di enti e soggetti economici.
A) Società Commerciali
Il principio generale di applicazione del
CCII riguarda tutte le
società commerciali iscritte nel Registro delle Imprese, ivi comprese:
- Società di capitali (spa, srl, sapa)
- Società di persone (snc, sas, società semplice, ma con limiti)
- Società cooperative (come previsto dall’art. 2511 e ss. cod. civ.)
- Altre forme di società aventi finalità commerciali, purché iscritte nel Registro delle Imprese.
B) Cooperative
Le
cooperative, in quanto società di persone a scopo mutualistico, rientrano nell’ambito di applicazione del
CCII ma con alcune specificità, soprattutto in relazione alle loro finalità e modalità di funzionamento. La normativa riconosce che le cooperative possano trovarsi in crisi, e le procedure di liquidazione devono rispettare i principi di tutela dei soci e di continuità aziendale.
C) Associazioni e EEIG (European Economic Interest Grouping)
Le
associazioni prive di finalità imprenditoriali e non iscritte nel Registro delle Imprese non sono soggette direttamente alla disciplina sulla
liquidazione giudiziale, a meno che svolgano attività commerciale organizzata. Le
EEIG, in quanto raggruppamenti transnazionali di imprese, sono soggette a regole specifiche e non direttamente interessate dalla normativa sulla liquidazione delle società italiane, a meno che non siano assimilate a società di capitali o di persone.
2. PREPOSTI SPECIFICI PER LE SOCIETÀ
Il
CCII e il
D.Lgs. 136/2024 prevedono specifici presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
A) Stato di insolvenza
Il presupposto fondamentale è lo
stato di insolvenza della società, cioè la
situazione di impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte o di trovarsi in una condizione di squilibrio patrimoniale tale da compromettere la continuità aziendale. La
insolvenza può essere accertata attraverso:
- Inadempimenti creditorî ripetuti
- Situazioni patrimoniali deficitarie (passività superiori alle attività)
- Perdita della continuità aziendale (art. 14 CCII)
B) Centro di interessi principali
Ai fini della competenza territoriale e della corretta applicazione delle procedure, si considera il
centro degli interessi principali della società, che è generalmente il
sede legale o il centro decisionale principale. La normativa richiede che la procedura sia avviata nel
Paese di domicilio o di sede principale, conformemente ai principi di diritto internazionale privato.
3. QUALITÀ D’IMPRENDITORE E REQUISITI SOGGETTIVI
A) Società di capitali
Le
società di capitali (Spa, Srl, Sapa) sono caratterizzate da una distinta personalità giuridica e da una responsabilità limitata dei soci. Sono pienamente soggette alla disciplina del
CCII e del
D.Lgs. 136/2024. La loro natura imprenditoriale è riconosciuta ex lege, e la procedura di liquidazione si avvia di norma a seguito di insolvenza accertata.
B) Società di persone
Le
società di persone (Snc, Sas, società semplice) sono soggette alla disciplina se esercitano attività commerciale e sono iscritte nel Registro delle Imprese. Tuttavia, la loro responsabilità illimitata può comportare implicazioni diversi in relazione alla liquidazione.
C) Cooperative
Le
cooperative sono soggetti giuridici con caratteri distintivi e finalità mutualistiche, ma sono considerate soggetti imprenditoriali. La loro liquidazione può essere avviata in caso di crisi grave, rispettando i principi di tutela dei soci e di continuità.
Requisiti soggettivi
- Qualità di imprenditore: la società deve esercitare un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi.
- Requisiti di capitale e di struttura: in particolare per le società di capitali, la presenza di capitale sociale minimo, asset e passività.
4. EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE SULLA SOCIETÀ
L’apertura della
liquidazione giudiziale comporta molteplici effetti:
A) Sospensione dell’attività di gestione
La società entra in fase di
amministrazione straordinaria sotto la supervisione di un
liquidatore giudiziario nominato dal tribunale, che assume i poteri dell’organo amministrativo.
B) Sospensione delle obbligazioni sociali
Le obbligazioni contratte dalla società durante la liquidazione sono soggette a particolari regole di comunicazione e di pagamento, onde tutelare i creditori.
C) Patrimonio e diritti
Il
patrimonio sociale viene destinato alla soddisfazione dei creditori secondo l’ordine di priorità legale. La società cessa di esercitare l’attività ordinaria e i beni sono destinati alla liquidazione.
D) Diritti dei soci
I soci mantengono i loro diritti patrimoniali, ma le loro quote sono valutate al valore del patrimonio residuo, e la partecipazione può essere soggetta a perdite o riduzioni.
5. ESTENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE AI SOCI
A) Responsabilità dei soci
In generale, la
liquidazione giudiziale mira a soddisfare i creditori sociali, e non estende direttamente la responsabilità ai soci, salvo i casi di
responsabilità personale o illimitata.
B) Soci illimitatamente responsabili
Per le
società di persone, ove la responsabilità dei soci sia
illimitata e solidale, la liquidazione può portare anche a un coinvolgimento patrimoniale personale dei soci, specialmente in relazione agli eventuali debiti residuali o reati fallimentari (art. 216 e ss. legge fallimentare).
6. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
Il processo di
liquidazione patrimoniale comprende:
A) Beni e crediti sociali
- Beni immobili e mobili appartenenti alla società
- Crediti verso terzi, recuperati tramite esecuzioni o altre procedure
B) Azienda
L’
azienda come complesso di beni organizzati (immobili, attrezzature, clientela) può essere oggetto di vendita separata o complessiva, in funzione della strategia di liquidazione.
C) Procedura di liquidazione
Il
liquidatore procede alla
stima del patrimonio, alla
vendita dei beni e alla
ripartizione del ricavato tra i creditori secondo i criteri di priorità stabiliti dalla legge.
7. DISTRIBUZIONE AI CREDITORI
L’
ordine di priorità dei creditori è stabilito dall’art. 2751 bis e ss. c.c. e dal
CCII:
- Creditori privilegiati: crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca (es. crediti fiscali, tributi, salari).
- Creditori chirografari: creditori senza alcuna garanzia reale.
- Crediti subordinati: crediti di specifica natura, come quelli dei soci o di investitori subordinati.
Il
provento della liquidazione viene ripartito secondo tale ordine, con eventuali riserve per spese di procedura e onorari del liquidatore.
8. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
La
cancellazione della società dal
Registro delle Imprese avviene a seguito della
chiusura della liquidazione e del
saldo finale ai creditori. La procedura prevede:
- Presentazione della domanda di cancellazione al Registro
- Verifica dell’effettivo pagamento dei creditori
- Emissione del decreto di cancellazione
L’effetto principale è la
estinzione della personalità giuridica della società, con conseguente cessazione di ogni rapporto giuridico attivo o passivo.
9. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli
amministratori possono essere ritenuti responsabili in presenza di
reati fallimentari o di
bancarotta fraudolenta:
- Reati fallimentari: come distrazione di beni, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta (art. 216 e ss. legge fallimentare).
- Responsabilità civile: per danni causati ai creditori o ai soci.
Il
codice penale e la
legge fallimentare prevedono sanzioni penali e amministrative applicabili agli amministratori negligenti o dolosi.
10. NOVITÀ DEL D.LGS. 136/2024
Il
D.Lgs. 136/2024 ha introdotto importanti novità, con particolare attenzione alla
protezione dei lavoratori e alla
continuità aziendale nelle procedure di crisi:
- Protezione lavoratori: obbligo di coinvolgimento e tutela dei diritti dei lavoratori durante le fasi di crisi e liquidazione.
- Continuità aziendale: incentivazione di strumenti di riorganizzazione e ristrutturazione, per evitare la liquidazione definitiva.
- Procedure accelerate e maggiori controlli sulla gestione della crisi.
Inoltre, il decreto prevede misure di
sostegno alle imprese in crisi, con strumenti di
pianificazione negoziata e
accordi di ristrutturazione.
11. RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice Civile:
- Articoli 2481 e ss. (sociétés di capitali)
- Articoli 2257 e ss. (società di persone)
- CCII (D.Lgs. 14/2019):
- Titolo I: Disposizioni generali
- Titolo II: Procedure di allerta e composizione della crisi
- Titolo III: Procedure di liquidazione giudiziale
- D.Lgs. 136/2024:
- Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e continuità aziendale
CONCLUSIONI
La
liquidazione giudiziale delle società, alla luce del
CCII e del
D.Lgs. 136/2024, rappresenta un istituto complesso e articolato, che richiede un’attenta analisi dei presupposti, delle procedure e delle conseguenze giuridiche. La normativa si distingue per la sua attenzione ai principi di trasparenza, tutela dei creditori e tutela dei lavoratori, favorendo strumenti di gestione della crisi che possano evitare, ove possibile, il fallimento definitivo.
Per un’applicazione corretta e conforme alle norme vigenti, si raccomanda sempre la consulenza di professionisti esperti in diritto fallimentare, societario e del lavoro, al fine di garantire il rispetto delle procedure e la tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte.
Nota: Questa guida rappresenta un quadro complessivo e aggiornato al 2024, ma si consiglia di verificare sempre le norme di dettaglio e le eventuali successive modifiche legislative o interpretative che potrebbero intervenire nel tempo.