Fallimento delle Società

Guida Legale Completa e Dettagliata sulla Liquidazione Giudiziale delle Società secondo il CCII (D.Lgs. 14/2019) e il D.Lgs. 136/2024 — Anno 2024 INTRODUZIONE La liquidazione giudiziale delle società rappresenta uno degli strumenti più rilevanti nel diritto fallimentare e societario italiano, in particolare alla luce delle recenti riforme normative introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) con il D.Lgs. 14/2019 e dal D.Lgs. 136/2024. Questa guida si propone di offrire un’analisi completa e dettagliata di tale istituto, analizzando gli aspetti principali, i presupposti, le modalità operative, le conseguenze e le novità normative più recenti, con un approccio rigoroso e aggiornato alla normativa vigente nel 2024.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il CCII (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto un quadro normativo unitario e innovativo per la gestione delle crisi d’impresa e delle insolvenze, estendendo la disciplina a diverse tipologie di enti e soggetti economici. A) Società Commerciali Il principio generale di applicazione del CCII riguarda tutte le società commerciali iscritte nel Registro delle Imprese, ivi comprese:
  • Società di capitali (spa, srl, sapa)
  • Società di persone (snc, sas, società semplice, ma con limiti)
  • Società cooperative (come previsto dall’art. 2511 e ss. cod. civ.)
  • Altre forme di società aventi finalità commerciali, purché iscritte nel Registro delle Imprese.
B) Cooperative Le cooperative, in quanto società di persone a scopo mutualistico, rientrano nell’ambito di applicazione del CCII ma con alcune specificità, soprattutto in relazione alle loro finalità e modalità di funzionamento. La normativa riconosce che le cooperative possano trovarsi in crisi, e le procedure di liquidazione devono rispettare i principi di tutela dei soci e di continuità aziendale. C) Associazioni e EEIG (European Economic Interest Grouping) Le associazioni prive di finalità imprenditoriali e non iscritte nel Registro delle Imprese non sono soggette direttamente alla disciplina sulla liquidazione giudiziale, a meno che svolgano attività commerciale organizzata. Le EEIG, in quanto raggruppamenti transnazionali di imprese, sono soggette a regole specifiche e non direttamente interessate dalla normativa sulla liquidazione delle società italiane, a meno che non siano assimilate a società di capitali o di persone.

2. PREPOSTI SPECIFICI PER LE SOCIETÀ

Il CCII e il D.Lgs. 136/2024 prevedono specifici presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. A) Stato di insolvenza Il presupposto fondamentale è lo stato di insolvenza della società, cioè la situazione di impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte o di trovarsi in una condizione di squilibrio patrimoniale tale da compromettere la continuità aziendale. La insolvenza può essere accertata attraverso:
  • Inadempimenti creditorî ripetuti
  • Situazioni patrimoniali deficitarie (passività superiori alle attività)
  • Perdita della continuità aziendale (art. 14 CCII)
B) Centro di interessi principali Ai fini della competenza territoriale e della corretta applicazione delle procedure, si considera il centro degli interessi principali della società, che è generalmente il sede legale o il centro decisionale principale. La normativa richiede che la procedura sia avviata nel Paese di domicilio o di sede principale, conformemente ai principi di diritto internazionale privato.

3. QUALITÀ D’IMPRENDITORE E REQUISITI SOGGETTIVI

A) Società di capitali Le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) sono caratterizzate da una distinta personalità giuridica e da una responsabilità limitata dei soci. Sono pienamente soggette alla disciplina del CCII e del D.Lgs. 136/2024. La loro natura imprenditoriale è riconosciuta ex lege, e la procedura di liquidazione si avvia di norma a seguito di insolvenza accertata. B) Società di persone Le società di persone (Snc, Sas, società semplice) sono soggette alla disciplina se esercitano attività commerciale e sono iscritte nel Registro delle Imprese. Tuttavia, la loro responsabilità illimitata può comportare implicazioni diversi in relazione alla liquidazione. C) Cooperative Le cooperative sono soggetti giuridici con caratteri distintivi e finalità mutualistiche, ma sono considerate soggetti imprenditoriali. La loro liquidazione può essere avviata in caso di crisi grave, rispettando i principi di tutela dei soci e di continuità. Requisiti soggettivi
  • Qualità di imprenditore: la società deve esercitare un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi.
  • Requisiti di capitale e di struttura: in particolare per le società di capitali, la presenza di capitale sociale minimo, asset e passività.

4. EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE SULLA SOCIETÀ

L’apertura della liquidazione giudiziale comporta molteplici effetti: A) Sospensione dell’attività di gestione La società entra in fase di amministrazione straordinaria sotto la supervisione di un liquidatore giudiziario nominato dal tribunale, che assume i poteri dell’organo amministrativo. B) Sospensione delle obbligazioni sociali Le obbligazioni contratte dalla società durante la liquidazione sono soggette a particolari regole di comunicazione e di pagamento, onde tutelare i creditori. C) Patrimonio e diritti Il patrimonio sociale viene destinato alla soddisfazione dei creditori secondo l’ordine di priorità legale. La società cessa di esercitare l’attività ordinaria e i beni sono destinati alla liquidazione. D) Diritti dei soci I soci mantengono i loro diritti patrimoniali, ma le loro quote sono valutate al valore del patrimonio residuo, e la partecipazione può essere soggetta a perdite o riduzioni.

5. ESTENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE AI SOCI

A) Responsabilità dei soci In generale, la liquidazione giudiziale mira a soddisfare i creditori sociali, e non estende direttamente la responsabilità ai soci, salvo i casi di responsabilità personale o illimitata. B) Soci illimitatamente responsabili Per le società di persone, ove la responsabilità dei soci sia illimitata e solidale, la liquidazione può portare anche a un coinvolgimento patrimoniale personale dei soci, specialmente in relazione agli eventuali debiti residuali o reati fallimentari (art. 216 e ss. legge fallimentare).

6. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il processo di liquidazione patrimoniale comprende: A) Beni e crediti sociali
  • Beni immobili e mobili appartenenti alla società
  • Crediti verso terzi, recuperati tramite esecuzioni o altre procedure
B) Azienda L’azienda come complesso di beni organizzati (immobili, attrezzature, clientela) può essere oggetto di vendita separata o complessiva, in funzione della strategia di liquidazione. C) Procedura di liquidazione Il liquidatore procede alla stima del patrimonio, alla vendita dei beni e alla ripartizione del ricavato tra i creditori secondo i criteri di priorità stabiliti dalla legge.

7. DISTRIBUZIONE AI CREDITORI

L’ordine di priorità dei creditori è stabilito dall’art. 2751 bis e ss. c.c. e dal CCII:
  • Creditori privilegiati: crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca (es. crediti fiscali, tributi, salari).
  • Creditori chirografari: creditori senza alcuna garanzia reale.
  • Crediti subordinati: crediti di specifica natura, come quelli dei soci o di investitori subordinati.
Il provento della liquidazione viene ripartito secondo tale ordine, con eventuali riserve per spese di procedura e onorari del liquidatore.

8. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

La cancellazione della società dal Registro delle Imprese avviene a seguito della chiusura della liquidazione e del saldo finale ai creditori. La procedura prevede:
  • Presentazione della domanda di cancellazione al Registro
  • Verifica dell’effettivo pagamento dei creditori
  • Emissione del decreto di cancellazione
L’effetto principale è la estinzione della personalità giuridica della società, con conseguente cessazione di ogni rapporto giuridico attivo o passivo.

9. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere ritenuti responsabili in presenza di reati fallimentari o di bancarotta fraudolenta:
  • Reati fallimentari: come distrazione di beni, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta (art. 216 e ss. legge fallimentare).
  • Responsabilità civile: per danni causati ai creditori o ai soci.
Il codice penale e la legge fallimentare prevedono sanzioni penali e amministrative applicabili agli amministratori negligenti o dolosi.

10. NOVITÀ DEL D.LGS. 136/2024

Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto importanti novità, con particolare attenzione alla protezione dei lavoratori e alla continuità aziendale nelle procedure di crisi:
  • Protezione lavoratori: obbligo di coinvolgimento e tutela dei diritti dei lavoratori durante le fasi di crisi e liquidazione.
  • Continuità aziendale: incentivazione di strumenti di riorganizzazione e ristrutturazione, per evitare la liquidazione definitiva.
  • Procedure accelerate e maggiori controlli sulla gestione della crisi.
Inoltre, il decreto prevede misure di sostegno alle imprese in crisi, con strumenti di pianificazione negoziata e accordi di ristrutturazione.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Codice Civile:
  • Articoli 2481 e ss. (sociétés di capitali)
  • Articoli 2257 e ss. (società di persone)
  • CCII (D.Lgs. 14/2019):
  • Titolo I: Disposizioni generali
  • Titolo II: Procedure di allerta e composizione della crisi
  • Titolo III: Procedure di liquidazione giudiziale
  • D.Lgs. 136/2024:
  • Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e continuità aziendale
CONCLUSIONI La liquidazione giudiziale delle società, alla luce del CCII e del D.Lgs. 136/2024, rappresenta un istituto complesso e articolato, che richiede un’attenta analisi dei presupposti, delle procedure e delle conseguenze giuridiche. La normativa si distingue per la sua attenzione ai principi di trasparenza, tutela dei creditori e tutela dei lavoratori, favorendo strumenti di gestione della crisi che possano evitare, ove possibile, il fallimento definitivo. Per un’applicazione corretta e conforme alle norme vigenti, si raccomanda sempre la consulenza di professionisti esperti in diritto fallimentare, societario e del lavoro, al fine di garantire il rispetto delle procedure e la tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte. Nota: Questa guida rappresenta un quadro complessivo e aggiornato al 2024, ma si consiglia di verificare sempre le norme di dettaglio e le eventuali successive modifiche legislative o interpretative che potrebbero intervenire nel tempo.